Art. 49.
1. Al primo comma dell'articolo 290 del codice di procedura penale le
parole:  "che  ha  conceduto la liberta' provvisoria" sono sostituite
dalle seguenti: "che ha disposto l'applicazione della misura".
 
          Nota all'art. 49:
          Il  testo  vigente del primo comma dell'art. 290 del codice
          di procedura penale (Doveri dei  fideiussori  nel  caso  di
          temuta  fuga del liberato), come modificato dalla legge qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Se  il  fideiussore  ha  fondato  motivo  di  ritenere che
          l'imputato  sia  per  darsi  alla  fuga,   deve   avvertire
          immediatamente  l'autorita'  giudiziaria  che  ha  disposto
          l'applicazione della misura, e se in  conseguenza  di  tale
          avvertimento  l'imputato  viene arrestato prima che la fuga
          sia  avvenuta,  il  fideiussore   rimane   liberato   dalla
          obbligazione   di   pagare   la   somma  stabilita  per  la
          malleveria".