Art. 50.
1.  La  rubrica  e il primo comma dell'articolo 291-bis del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 291-bis . - (Modifica e revoca delle prescrizioni inerenti alle
misure. - Permessi). - Le prescrizioni inerenti alle misure di cui ai
numeri  2)  e  3)  del  primo  comma dell'articolo 282 possono essere
sempre  modificate  o  revocate, d'ufficio o su istanza di parte, con
ordinanza impugnabile a norma dell'articolo 281".
 
          Nota all'art. 50:
          La  rubrica e il testo vigente dell'art. 291-bis del codice
          di  procedura  penale,  come  modificati  dalla  legge  qui
          pubblicata, sono i seguenti:
          "Art.   291-bis   (Modifica  e  revoca  delle  prescrizioni
          inerenti alle misure. Permessi). - Le prescrizioni inerenti
          alle  misure  di  cui  ai  numeri  2)  e 3) del primo comma
          dell'art. 282 possono essere sempre modificate o  revocate,
          d'ufficio  o su istanza di parte, con ordinanza impugnabile
          a norma dell'art. 281.
          Per  comprovati  motivi di salute, di famiglia o di lavoro,
          il giudice puo' altresi' consentire deroghe temporanee alle
          prescrizioni,  impartendo  le  necessarie  disposizioni per
          assicurare un efficace controllo.
          Dei  provvedimenti  previsti  dai  commi precedenti e' data
          immediata comunicazione all'autorita' di polizia competente
          per il controllo".