Art. 51. 1. La rubrica ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 292. - (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura. Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si e' dato o e' per darsi alla fuga. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo e' stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorita' giudiziaria competente".
Nota all'art. 51: La rubrica e il testo vigente dell'art. 292 del codice di procedura penale, gia' modificato dall'art. 1 della legge 27 gennaio 1986, n. 8, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: "Art. 292 (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). - Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che applica le misure o con provvedimento successivo, il giudice pronuncia ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura. Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si e' data o e' per darsi alla fuga. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria possono precedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia, senza ritardo e comunque non oltre le quaratotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo dove il fermo e' stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di arresto e trasmette immediatamente gli atti dell'autorita' giudiziaria competente. Se fu prestata cauzione o malleveria con la predetta ordinanza e' pure pronunciata condanna al pagamento della cauzione o della somma fissata per la malleveria e ne e' ordinata la devoluzione alla Cassa delle ammende. L'ordinanza del giudice vale come titolo esecutivo per l'espropriazione dei beni ipotecati. Quando il condannato non si presenta per l'espiazione della pena, il provvedimento suddetto circa la cauzione o la malleveria e' dato con ordinanza dal giudice che ha pronunciato la sentenza di condanna, con le forme stabilite per gli incidenti di esecuzione".