Art. 51.
1.  La  rubrica  ed i primi tre commi dell'articolo 292 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 292. - (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). - Contro
l'imputato  che  viola gli obblighi a lui imposti con l'ordinanza che
applica le misure o con provvedimento successivo il giudice pronuncia
ordinanza di revoca delle misure ed emette mandato di cattura.
Il giudice provvede nello stesso modo se in qualsiasi momento risulta
che  l'imputato sottoposto alle misure si e' dato o e' per darsi alla
fuga.
Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria possono procedere
al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi imposti, si e' dato
alla  fuga.  Del  fermo e' data notizia, senza ritardo e comunque non
oltre  le  quarantotto ore, al procuratore della Repubblica del luogo
dove  il  fermo  e' stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette
ordine  di  arresto e trasmette immediatamente gli atti all'autorita'
giudiziaria competente".
 
          Nota all'art. 51:
          La  rubrica  e il testo vigente dell'art. 292 del codice di
          procedura penale, gia' modificato dall'art. 1  della  legge
          27  gennaio  1986,  n.   8, come modificati dalla legge qui
          pubblicata, sono i seguenti:
          "Art. 292 (Revoca delle misure e provvedimenti relativi). -
          Contro l'imputato che viola gli obblighi a lui imposti  con
          l'ordinanza  che  applica  le  misure  o  con provvedimento
          successivo, il giudice pronuncia ordinanza di revoca  delle
          misure ed emette mandato di cattura.
          Il  giudice  provvede  nello  stesso  modo  se in qualsiasi
          momento risulta che l'imputato sottoposto alle misure si e'
          data o e' per darsi alla fuga.
          Gli  ufficiali  e gli agenti di polizia giudiziaria possono
          precedere al fermo dell'imputato che, violando gli obblighi
          imposti,  si  e' dato alla fuga. Del fermo e' data notizia,
          senza ritardo e comunque non oltre le  quaratotto  ore,  al
          procuratore  della  Repubblica  del  luogo dove il fermo e'
          stato eseguito, il quale, se lo convalida, emette ordine di
          arresto  e trasmette immediatamente gli atti dell'autorita'
          giudiziaria competente.
          Se  fu  prestata  cauzione  o  malleveria  con  la predetta
          ordinanza e' pure pronunciata condanna al  pagamento  della
          cauzione  o  della  somma fissata per la malleveria e ne e'
          ordinata la devoluzione alla Cassa delle ammende.
          L'ordinanza  del  giudice  vale  come  titolo esecutivo per
          l'espropriazione dei beni ipotecati.
          Quando il condannato non si presenta per l'espiazione della
          pena, il provvedimento suddetto  circa  la  cauzione  o  la
          malleveria  e'  dato  con  ordinanza  dal  giudice  che  ha
          pronunciato la sentenza di condanna, con le forme stabilite
          per gli incidenti di esecuzione".