Art. 52. 
1.Il secondo comma dell'articolo  304-bis  del  codice  di  procedura
penale e' sostituito dal seguente: 
"I difensori delle  parti  direttamente  interessate  hanno  altresi'
diritto  di  assistere  alle  ispezioni  giudiziali,  escluse  quelle
corporali,  agli   esperimenti   giudiziari,   alle   perizie,   alle
perquisizioni personali e domiciliari, alle  testimonianze  a  futura
memoria, alle ricognizioni  e  ai  confronti  fra  coimputati  e  fra
imputati e testi. Il  giudice  puo'  autorizzare  anche  l'assistenza
dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se
lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i  difensori
ne fanno richiesta". 
 
          Nota all'art. 52: 
          Il testo vigente dell'art. 304-bis del codice di  procedura
          penale gia' sostituito dall'art. 1  della  legge  18  marzo
          1971, n. 62, come modificato dalla legge qui pubblicata, e'
          il seguente: 
          "Art. 304-bis (Atti a cui posso assistere i difensori). - I
          difensori  delle   parti   hanno   diritto   di   assistere
          all'interrogatorio dell'imputato. 
          I difensori  delle  parti  direttamente  interessate  hanno
          altresi' diritto di assistere  alle  ispezioni  giudiziali,
          escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle
          perizie, alle perquisizioni personali e  domiciliari,  alle
          testimonianze a futura  memoria,  alle  ricognizioni  e  ai
          confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice
          puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato  e  della
          persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo  ritiene
          necessario, ovvero se il pubblico ministero o  i  difensori
          ne fanno richiesta. 
          Le parti private e i difensori,  mentre  assistono  ad  uno
          degli  atti  specificati  nelle  disposizioni   precedenti,
          possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e
          riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale
          con la indicazione del provvedimento dato. 
          E' vietato a coloro che intervengono agli  atti  stessi  di
          fare segni di approvazione e disapprovazione e di risolvere
          la parola o fare cenno  ai  periti,  ai  testimoni  o  alle
          parti".