Art. 52. 1.Il secondo comma dell'articolo 304-bis del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresi' diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta".
Nota all'art. 52: Il testo vigente dell'art. 304-bis del codice di procedura penale gia' sostituito dall'art. 1 della legge 18 marzo 1971, n. 62, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 304-bis (Atti a cui posso assistere i difensori). - I difensori delle parti hanno diritto di assistere all'interrogatorio dell'imputato. I difensori delle parti direttamente interessate hanno altresi' diritto di assistere alle ispezioni giudiziali, escluse quelle corporali, agli esperimenti giudiziari, alle perizie, alle perquisizioni personali e domiciliari, alle testimonianze a futura memoria, alle ricognizioni e ai confronti fra coimputati e fra imputati e testi. Il giudice puo' autorizzare anche l'assistenza dell'imputato e della persona offesa dal reato agli atti suddetti, se lo ritiene necessario, ovvero se il pubblico ministero o i difensori ne fanno richiesta. Le parti private e i difensori, mentre assistono ad uno degli atti specificati nelle disposizioni precedenti, possono presentare al giudice istanze e fare osservazioni e riserve, e di esse deve farsi menzione nel processo verbale con la indicazione del provvedimento dato. E' vietato a coloro che intervengono agli atti stessi di fare segni di approvazione e disapprovazione e di risolvere la parola o fare cenno ai periti, ai testimoni o alle parti".