Art. 53. 
1. Il terzo comma  dell'articolo  304-ter  del  codice  di  procedura
penale e' sostituito dal seguente: 
"Per le ispezioni giudiziali  e  per  le  perquisizioni  personali  e
domiciliari l'avvertimento non occorre, ma le parti  private  possono
farsi assistere in tali atti dal difensore  o  da  altra  persona  di
fiducia, ove presente". 
 
          Nota all'art. 53: 
          Il testo vigente dell'art. 304-ter del codice di  procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente: 
          "Art. 304-ter (Avviso ai difensori). - Il giudice prima  di
          procedere ad alcuno degli atti ai quali i  difensori  hanno
          diritto di assistere, avverte a  cura  del  cancelliere,  a
          pena di nullita', il pubblico ministero e i  difensori  del
          giorno, dell'ora e del luogo  fissato  per  le  operazioni,
          assegnando un termine non inferiore a ventiquattro ore. 
          Se il pubblico ministero o i difensori non compariscono, il
          giudice procede senza il loro intervento. 
          Per  le  ispezioni  giudiziali  e  per   le   perquisizioni
          personali e domiciliari l'avvertimento non occorre,  ma  le
          parti private possono farsi  assistere  in  tali  atti  dal
          difensore o da altra persona di fiducia, ove presente. 
          Nei casi di assoluta urgenza,  il  giudice  puo'  procedere
          agli atti menzionati nel  primo  comma  anche  senza  darne
          avviso ai difensori,  o  prima  del  termine  fissato.  Nel
          verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi  per  i
          quali ha derogato alle forme ordinarie. E'  salva  in  ogni
          caso la facolta' del difensore di intervenire  o  di  altra
          persona di fiducia di assistere".