Art. 54.
1.  Il  quarto  comma  dell'articolo  304-ter del codice di procedura
penale e' sostituito dal seguente:
"Nei  casi  di  assoluta  urgenza il giudice puo' procedere agli atti
menzionati  nel  primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o
prima  del  termine  fissato.  Nel  verbale deve, a pena di nullita',
indicare  i  motivi  per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E'
salva  in  ogni  caso  la facolta' del difensore di interevenire o di
altra persona di fiducia di assistere".
 
          Nota all'art. 54:
          L'intero  testo  vigente  dell'art.  304-ter  del codice di
          procedura penale, comprensivo  della  modifica  recata  dal
          presente articolo, riportato nella nota all'art. 53.