Art. 54. 1. Il quarto comma dell'articolo 304-ter del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nei casi di assoluta urgenza il giudice puo' procedere agli atti menzionati nel primo comma anche senza darne avviso ai difensori, o prima del termine fissato. Nel verbale deve, a pena di nullita', indicare i motivi per i quali ha derogato alle forme ordinarie. E' salva in ogni caso la facolta' del difensore di interevenire o di altra persona di fiducia di assistere".
Nota all'art. 54: L'intero testo vigente dell'art. 304-ter del codice di procedura penale, comprensivo della modifica recata dal presente articolo, riportato nella nota all'art. 53.