Art. 55. 1. Il secondo ed il terzo comma dell'articolo 375 del codice di procedura penale sono sostituiti dal seguente: "Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'articolo 253 il giudice, quando cio' sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia gia' sottoposto o sia stato rimesso in liberta', ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'articolo 282".
Nota all'art. 55: Il testo vigente dell'art. 375 del codice di procedura penale, modificato dall'art. 10 della legge 15 dicembre 1972, n. 773, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 375 (Provvedimenti relativi alla liberta' personale dell'imputato in caso di rinvio a giudizio). - Con l'ordinanza che rinvia a giudizio per un reato per il quale la legge non consente il mandato di cattura, il giudice ordina la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad altri vincoli della liberta'. Con l'ordinanza di rinvio a giudizio per uno dei reati indicati nell'art. 253 il giudice, quando cio' sia necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che non vi sia gia' sottoposto o sia stato rimesso in liberta', ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'art. 282. Per l'esecuzione delle disposizioni dell'ordinanza di rinvio a giudizio concernenti la cattura, il giudice istruttore emette mandato di cattura. Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima di far eseguire il mandato di cattura, puo' far notificare all'imputato la ingiunzione di costituirsi in carcere entro ventiquattro ore".