Art. 55.
1.  Il  secondo  ed  il  terzo  comma dell'articolo 375 del codice di
procedura penale sono sostituiti dal seguente:
"Con  l'ordinanza  di  rinvio  a  giudizio per uno dei reati indicati
nell'articolo   253  il  giudice,  quando  cio'  sia  necessario  per
salvaguardare  le  esigenze cautelari indicate nello stesso articolo,
dispone la cattura dell'imputato che non vi sia gia' sottoposto o sia
stato  rimesso  in liberta', ovvero sia sottoposto alle misure di cui
all'articolo 282".
 
          Nota all'art. 55:
          Il  testo  vigente  dell'art.  375  del codice di procedura
          penale, modificato dall'art. 10  della  legge  15  dicembre
          1972,  n.  773, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
          "Art.  375  (Provvedimenti relativi alla liberta' personale
          dell'imputato  in  caso  di  rinvio  a  giudizio).  -   Con
          l'ordinanza che rinvia a giudizio per un reato per il quale
          la legge non consente il mandato  di  cattura,  il  giudice
          ordina  la liberazione dell'imputato detenuto o soggetto ad
          altri vincoli della liberta'.
          Con  l'ordinanza  di  rinvio  a  giudizio per uno dei reati
          indicati  nell'art.  253  il  giudice,  quando   cio'   sia
          necessario per salvaguardare le esigenze cautelari indicate
          nello stesso articolo, dispone la cattura dell'imputato che
          non vi sia gia' sottoposto o sia stato rimesso in liberta',
          ovvero sia sottoposto alle misure di cui all'art. 282.
          Per   l'esecuzione  delle  disposizioni  dell'ordinanza  di
          rinvio  a  giudizio  concernenti  la  cattura,  il  giudice
          istruttore emette mandato di cattura.
          Se non vi e' sospetto di fuga, il giudice istruttore, prima
          di far eseguire il mandato di cattura, puo' far  notificare
          all'imputato la ingiunzione di costituirsi in carcere entro
          ventiquattro ore".