Art. 57. 1. La rubrica ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti: "Art. 393. - (Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che cio' determini la trasformazione dell'istruttoria da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. Per l'interrogatorio dell'imputato quando non e' stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261".
Nota all'art. 57: La rubrica e il testo vigente dell'art. 393 del codice di procedura penale, gia' indicato dall'art. 24 della legge 28 luglio 1984, n. 398, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: "Art. 393 (Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di comparizione). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge consente l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore, senza che cio' determini la trasformazione dell'istruttoria, da sommaria a formale. Negli stessi casi possono tuttavia emettere ordine di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. Per l'interrogatorio dell'imputato quando non e' stato emesso mandato di cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il procuratore generale emettono ordine di comparizione o di accompagnamento osservando le disposizioni dell'art. 261. L'uno o l'altro ordine sono dati con le forme stabilite nell'art. 264, sostituito al giudice il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, e al cancelliere il segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260 e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'art. 266".