Art. 57.
1.  La  rubrica  ed i primi due commi dell'articolo 393 del codice di
procedura penale sono sostituiti dai seguenti:
"Art.  393.  - (Richiesta di emissione del mandato di cattura. Ordine
d'arresto,  d'accompagnamento  e  di  comparizione). - Il procuratore
della  Repubblica o il procuratore generale, nei casi in cui la legge
consente  l'emissione del mandato di cattura, possono farne richiesta
al  giudice  istruttore,  senza  che cio' determini la trasformazione
dell'istruttoria  da  sommaria  a  formale. Negli stessi casi possono
tuttavia emettere ordine di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando
sussistono  specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata
dell'imputato  o  di  irreparabile  inquinamento  della  prova oppure
sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'.
Per l'interrogatorio dell'imputato quando non e' stato emesso mandato
di  cattura o ordine di arresto, il procuratore della Repubblica o il
procuratore   generale   emettono   ordine   di   comparizione  o  di
accompagnamento osservando le disposizioni dell'articolo 261".
 
          Nota all'art. 57:
          La  rubrica  e il testo vigente dell'art. 393 del codice di
          procedura penale, gia' indicato dall'art. 24 della legge 28
          luglio  1984,  n.   398,  come  modificati  dalla legge qui
          pubblicata, sono i seguenti:
          "Art.  393  (Richiesta di emissione del mandato di cattura.
          Ordine d'arresto, d'accompagnamento e di  comparizione).  -
          Il  procuratore della Repubblica o il procuratore generale,
          nei casi in cui la legge consente l'emissione  del  mandato
          di  cattura, possono farne richiesta al giudice istruttore,
          senza    che    cio'    determini     la     trasformazione
          dell'istruttoria,  da sommaria a formale. Negli stessi casi
          possono tuttavia  emettere  ordine  di  arresto  se  vi  e'
          assoluta  urgenza,  quando sussistono specifici elementi di
          concreto pericolo di  fuga  immediata  dell'imputato  o  di
          irreparabile  inquinamento  della  prova oppure sussiste un
          grave e immediato pericolo per la collettivita'.
          Per  l'interrogatorio  dell'imputato  quando  non  e' stato
          emesso  mandato  di  cattura  o  ordine  di   arresto,   il
          procuratore  della  Repubblica  o  il  procuratore generale
          emettono  ordine  di  comparizione  o  di   accompagnamento
          osservando le disposizioni dell'art. 261.
          L'uno  o  l'altro  ordine  sono dati con le forme stabilite
          nell'art.  264, sostituito al giudice il procuratore  della
          Repubblica  o  il procuratore generale, e al cancelliere il
          segretario. Si applicano le disposizioni degli articoli 260
          e 265. Gli ordini si eseguono a norma dell'art. 266".