Art. 58. 1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto".
Nota all'art. 58: Il testo vigente dell'art. 395 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 395 (Richiesta di proscioglimento e sentenza del giudice istruttore). - Il procuratore della Repubblica o il procuratore generale, si ritiene che non si debba procedere anche solo per taluno fra piu' coimputati, trasmette gli atti, rispettivamente al giudice istruttore o alla sezione istruttoria, con le opportune richieste. Il giudice istruttore o la sezione istruttoria se accoglie tali richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non doversi procedere altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati. Alla sentenza del giudice istruttore o della sezione istruttoria si applicano, secondo i casi, le regole degli articoli 378 e seguenti. Contro la sentenza che dichiara non doversi procedere pronunciata su richiesta del procuratore della Repubblica, spettano al procuratore generale e all'imputato le facolta' indicate nell'art. 387. Non puo', a pena di nullita', essere pronunciata sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto".