Art. 58. 
1. L'ultimo comma dell'articolo 395 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente: 
"Non puo', a pena di nullita', essere  pronunciata  sentenza  di  non
doversi procedere con formula diversa da  quella  che  il  fatto  non
sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o  non  e'  preveduto
dalla legge come reato, se l'imputato non e'  stato  interrogato  sul
fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non  e'
stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto". 
 
          Nota all'art. 58: 
          Il testo vigente dell'art.  395  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente: 
          "Art. 395 (Richiesta  di  proscioglimento  e  sentenza  del
          giudice istruttore). - Il procuratore della Repubblica o il
          procuratore generale, si ritiene che non si debba procedere
          anche solo per taluno fra piu'  coimputati,  trasmette  gli
          atti, rispettivamente al giudice istruttore o alla  sezione
          istruttoria,  con  le  opportune  richieste.   Il   giudice
          istruttore  o  la  sezione  istruttoria  se  accoglie  tali
          richieste, pronuncia sentenza con cui dichiara non  doversi
          procedere altrimenti dispone con ordinanza che l'istruzione
          sia proseguita in via formale contro tutti gli imputati. 
          Alla  sentenza  del  giudice  istruttore  o  della  sezione
          istruttoria si applicano, secondo i casi, le  regole  degli
          articoli 378 e seguenti. 
          Contro la  sentenza  che  dichiara  non  doversi  procedere
          pronunciata su richiesta del procuratore della  Repubblica,
          spettano al procuratore generale e all'imputato le facolta'
          indicate nell'art. 387. 
          Non puo', a pena di nullita', essere  pronunciata  sentenza
          di non doversi procedere con formula diversa da quella  che
          il  fatto  non   sussiste   o   non   e'   stato   commesso
          dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge  come  reato,
          se  l'imputato  non  e'   stato   interrogato   sul   fatto
          costituente oggetto dell'imputazione se  il  fatto  non  e'
          stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto  senza
          effetto".