Art. 59.
1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"Non  puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a
giudizio  se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se
il  fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto
senza effetto".
 
          Nota all'art. 59:
          Il  testo  vigente  dell'art.  396  del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
          "Art.  396  (Richiesta  di  citazione  a  giudizio).  -  Il
          procuratore generale o il procuratore della Repubblica,  se
          ritiene   che   si   debba  procedere  al  giudizio  contro
          l'imputato,  richiede  al  presidente  della  corte  o  del
          tribunale competente il decreto di citazione.
          La richiesta contiene:
          1)  le  generalita'  dell'imputato  o  le altre indicazioni
          personali che valgono a  identificarlo,  e  le  generalita'
          della  parte civile, della persona civilmente obbligata per
          l'ammenda e del responsabile vivile;
          2)  l'enunciazione  del  fatto, del titolo del reato, delle
          circostanze aggravanti e di quelle  che  possono  importare
          l'applicazione  di  misure  di sicurezza, con l'indicazione
          dei relativi articoli di legge.
          3)  la  domanda  diretta  al  presidente  della corte o del
          tribunale, affinche'  emetta  il  decreto  di  citazione  a
          giudizio;
          4) la data della richiesta e la sottoscrizione.
          Non  puo',  a  pena  di nullita', essere fatta richiesta di
          citazione a giudizio se l'imputato non e' stato interrogato
          sul  fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un
          mandato o in un ordine rimasto senza effetto".