Art. 59. 1. L'ultimo comma dell'articolo 396 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Non puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto".
Nota all'art. 59: Il testo vigente dell'art. 396 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 396 (Richiesta di citazione a giudizio). - Il procuratore generale o il procuratore della Repubblica, se ritiene che si debba procedere al giudizio contro l'imputato, richiede al presidente della corte o del tribunale competente il decreto di citazione. La richiesta contiene: 1) le generalita' dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, e le generalita' della parte civile, della persona civilmente obbligata per l'ammenda e del responsabile vivile; 2) l'enunciazione del fatto, del titolo del reato, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono importare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge. 3) la domanda diretta al presidente della corte o del tribunale, affinche' emetta il decreto di citazione a giudizio; 4) la data della richiesta e la sottoscrizione. Non puo', a pena di nullita', essere fatta richiesta di citazione a giudizio se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto, ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato o in un ordine rimasto senza effetto".