Art. 6. 1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'articolo 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato".
Nota all'art. 6: Il testo vigente dell'art. 246 del codice di procedura penale, gia' modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 157, dall'art. 2 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dell'art. 12 della legge 28 luglio 1984, n. 398, quale ulteriormente modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 246 (Provvedimenti del procuratore della Repubblica e del pretore relativi alla liberta' personale dell'arrestato). - Dopo l'interrogatorio, il procuratore della Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato sia posto immediatamente in liberta', se risultava evidente che l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale non puo' essere iniziata. In questi casi si provvede a norma dell'art. 74. La liberazione e' altresi' ordinata se l'arresto e' avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235, 236 e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria. Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica o il pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'art. 253, dispone il mantenimento della custodia in carcere, l'applicazione della misura prevista nel primo comma dell'art. 254-bis o di quelle previste nell'art. 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto e degli articoli di legge che lo prevedono e deve essere immediatamente consegnato in copia all'imputato. Quando l'imputato non deve essere giudicato con il rito direttissimo, il decreto di convalida e' trasmesso senza ritardo insieme agli atti al giudice istruttore competente per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa di avere efficacia se non e' da questi confermato con decreto motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la convalida il giudice istruttore puo' anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se si procede a giudizio direttissimo ai sensi dell'art. 502 o del quarto comma dell'art. 505, la convalida cessa di avere efficacia ove entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza del giudice del dibattimento e non sia pronunciata sentenza di condanna. Se l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne e' ordinata con decreto la consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza, affinche' provveda a norma di legge. Se l'arrestato ha compiuto gli anni quattordici ma non ancora i diciotto e si tratta di reato per il quale e' autorizzato il mandato di cattura, il procuratore della Repubblica o il pretore puo' ordinare con decreto il ricovero in un riformatorio giudiziario. Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello previsto dalla prima parte del quarto comma l'imputato puo' proporre richiesta di riesame ai sensi degli articoli 263-bis, 263-ter e 263-quater".