Art. 6.
1. Il terzo comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"Se non deve ordinare la liberazione, il procuratore della Repubblica
o  il  pretore, con decreto motivato, convalida l'arresto e, valutate
le   esigenze   cautelari   di   cui  all'articolo  253,  dispone  il
mantenimento  della  custodia in carcere, l'applicazione della misura
prevista  nel  primo comma dell'articolo 254-bis o di quelle previste
nell'articolo 282, ovvero la rimessione in liberta' dell'imputato. Il
decreto di convalida deve contenere l'enunciazione sommaria del fatto
e   degli   articoli   di  legge  che  lo  prevedono  e  deve  essere
immediatamente consegnato in copia all'imputato".
 
          Nota all'art. 6:
          Il  testo  vigente  dell'art.  246  del codice di procedura
          penale, gia' modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 157,
          dall'art.  2 della legge 12 agosto 1982, n. 532 e dell'art.
          12 della legge 28 luglio 1984, n. 398, quale  ulteriormente
          modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 246 (Provvedimenti del procuratore della Repubblica e
          del    pretore    relativi    alla    liberta'    personale
          dell'arrestato).  -  Dopo  l'interrogatorio, il procuratore
          della Repubblica o il pretore ordina con  decreto  motivato
          che  l'arrestato  sia  posto immediatamente in liberta', se
          risultava evidente che l'arresto  avvenne  fuori  dei  casi
          preveduti  dalla legge o per errore ovvero che il fatto non
          sussiste o che l'arrestato non lo  ha  commesso  o  che  la
          legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale
          non puo' essere iniziata. In  questi  casi  si  provvede  a
          norma dell'art. 74.
          La   liberazione  e'  altresi'  ordinata  se  l'arresto  e'
          avvenuto, fuori dei casi preveduti dagli articoli 235,  236
          e 238, senza ordine o mandato dell'Autorita' giudiziaria.
          Se  non  deve ordinare la liberazione, il procuratore della
          Repubblica o il pretore, con  decreto  motivato,  convalida
          l'arresto e, valutate le esigenze cautelari di cui all'art.
          253, dispone il mantenimento  della  custodia  in  carcere,
          l'applicazione   della  misura  prevista  nel  primo  comma
          dell'art. 254-bis  o  di  quelle  previste  nell'art.  282,
          ovvero  la rimessione in liberta' dell'imputato. Il decreto
          di convalida deve  contenere  l'enunciazione  sommaria  del
          fatto  e  degli  articoli  di legge che lo prevedono e deve
          essere immediatamente consegnato in copia all'imputato.
          Quando  l'imputato  non  deve  essere giudicato con il rito
          direttissimo, il decreto di convalida  e'  trasmesso  senza
          ritardo  insieme agli atti al giudice istruttore competente
          per la convalida dell'ordine di arresto, e cessa  di  avere
          efficacia  se  non  e'  da  questi  confermato  con decreto
          motivato entro dieci giorni dall'arresto; nel confermare la
          convalida  il  giudice  istruttore puo' anche modificare le
          disposizioni  relative  alla  liberta'  personale.  Se   si
          procede  a  giudizio  direttissimo ai sensi dell'art. 502 o
          del quarto comma dell'art. 505, la convalida cessa di avere
          efficacia  ove  entro  dieci  giorni  dall'arresto  non sia
          confermata con ordinanza del giudice del dibattimento e non
          sia pronunciata sentenza di condanna.
          Se  l'arrestato non ha compiuto gli anni quattordici, ne e'
          ordinata con decreto la consegna all'Autorita' di  pubblica
          sicurezza, affinche' provveda a norma di legge.
          Se  l'arrestato  ha  compiuto  gli  anni quattordici ma non
          ancora i diciotto e si tratta di  reato  per  il  quale  e'
          autorizzato  il  mandato  di  cattura, il procuratore della
          Repubblica o  il  pretore  puo'  ordinare  con  decreto  il
          ricovero in un riformatorio giudiziario.
          Contro il decreto di convalida dell'arresto e contro quello
          previsto dalla prima parte del quarto comma l'imputato puo'
          proporre  richiesta  di  riesame  ai  sensi  degli articoli
          263-bis, 263-ter e 263-quater".