Art. 61. 1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale e' sostituito dai seguenti: "Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto. Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo' tuttavia emettere mandato di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'articolo 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 282, la relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'articolo 263".
Nota all'art. 61: Il testo vigente dell'art. 398 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 398 (Poteri del pretore nel procedimento con istruzione sommaria). - Nei procedimenti con istruzione sommaria di competenza del pretore le indagini occorrenti sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene di richiedere all'uopo gli ufficiali di polizia giudiziaria. In ogni caso il pretore, negli stessi procedimenti, puo' spedire un mandato contro l'imputato, sentire il denunciante, il querelante e l'offeso in contradditorio di chi e' indicato come reo e compiere tutti gli atti istruttori che la legge attribuisce al giudice istruttore nel procedimento con istruzione formale. Qualora, in seguito agli atti compiuti, il pretore riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma degli articoli 378 e seguenti, altrimenti emette decreto di citazione a giudizio. Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non doversi procedere con formula diversa da quella che il fatto non sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge come reato, se l'imputato non e' stato interrogato sul fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto. Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per i quali la legge consente la cattura, se ritiene che ricorrono le condizioni previste dall'art. 253, richiede al giudice istruttore l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo' tuttavia emettere mandato di arresto se vi e' assoluta urgenza, quando sussistono specifici elementi di concreto pericolo di fuga immediata dell'imputato o di irreparabile inquinamento della prova oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure previste dal primo comma dell'art. 254-bis ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'art. 282, la relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano i commi terzo e quarto dell'art. 263".