Art. 61. 
1. L'ultimo comma dell'articolo 398 del codice di procedura penale e'
sostituito dai seguenti: 
"Il pretore non puo', a pena di nullita', pronunciare sentenza di non
doversi procedere con formula diversa da  quella  che  il  fatto  non
sussiste o non e' stato commesso dall'imputato, o  non  e'  preveduto
dalla legge come reato, se l'imputato non e'  stato  interrogato  sul
fatto costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non  e'
stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto. 
Nel corso dell'istruzione il pretore, quando procede per reati per  i
quali la legge consente la  cattura,  se  ritiene  che  ricorrono  le
condizioni previste dall'articolo 253, richiede al giudice istruttore
l'emissione del mandato di cattura. Negli stessi casi il pretore puo'
tuttavia emettere mandato di  arresto  se  vi  e'  assoluta  urgenza,
quando sussistono specifici elementi di  concreto  pericolo  di  fuga
immediata dell'imputato o di irreparabile  inquinamento  della  prova
oppure sussiste un grave e immediato pericolo per la collettivita'. 
Se il giudice non accoglie la richiesta o se applica una delle misure
previste dal primo comma dell'articolo  254-bis  ovvero  provvede  ai
sensi del primo comma dell'articolo 282,  la  relativa  ordinanza  e'
impugnabile  dal  pretore.  Si  applicano  i  commi  terzo  e  quarto
dell'articolo 263". 
 
          Nota all'art. 61: 
          Il testo vigente dell'art.  398  del  codice  di  procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente: 
          "Art.  398  (Poteri  del  pretore  nel   procedimento   con
          istruzione sommaria). -  Nei  procedimenti  con  istruzione
          sommaria di competenza del pretore le  indagini  occorrenti
          sono eseguite dal pretore stesso, quando questi non ritiene
          di   richiedere   all'uopo   gli   ufficiali   di   polizia
          giudiziaria. 
          In ogni caso il pretore, negli  stessi  procedimenti,  puo'
          spedire  un   mandato   contro   l'imputato,   sentire   il
          denunciante, il querelante e l'offeso in contradditorio  di
          chi  e'  indicato  come  reo  e  compiere  tutti  gli  atti
          istruttori che la legge attribuisce al  giudice  istruttore
          nel procedimento con istruzione formale. 
          Qualora,  in  seguito  agli  atti  compiuti,   il   pretore
          riconosca non doversi procedere, pronuncia sentenza a norma
          degli articoli 378 e seguenti, altrimenti emette decreto di
          citazione a giudizio. 
          Il pretore  non  puo',  a  pena  di  nullita',  pronunciare
          sentenza di non doversi procedere con  formula  diversa  da
          quella che il fatto non sussiste o non  e'  stato  commesso
          dall'imputato, o non e' preveduto dalla legge  come  reato,
          se  l'imputato  non  e'   stato   interrogato   sul   fatto
          costituente oggetto dell'imputazione ovvero se il fatto non
          e' stato enunciato in un mandato rimasto senza effetto. 
          Nel corso dell'istruzione il pretore,  quando  procede  per
          reati per i quali la legge consente la cattura, se  ritiene
          che  ricorrono  le  condizioni  previste   dall'art.   253,
          richiede al giudice istruttore l'emissione del  mandato  di
          cattura.  Negli  stessi  casi  il  pretore  puo'   tuttavia
          emettere mandato di arresto  se  vi  e'  assoluta  urgenza,
          quando sussistono specifici elementi di  concreto  pericolo
          di  fuga  immediata   dell'imputato   o   di   irreparabile
          inquinamento  della  prova  oppure  sussiste  un  grave   e
          immediato pericolo per la collettivita'. 
          Se il giudice non accoglie la richiesta o  se  applica  una
          delle misure previste dal  primo  comma  dell'art.  254-bis
          ovvero provvede ai sensi del primo comma dell'art. 282,  la
          relativa ordinanza e' impugnabile dal pretore. Si applicano
          i commi terzo e quarto dell'art. 263".