Art. 62.
1.  Al secondo comma dell'articolo 404 del codice di procedura penale
il  secondo  periodo  e'  sostituito dal seguente: "Il pretore quando
intende  provvedere  d'ufficio  alla  riapertura  dell'istruzione per
reato di sua competenza puo' emettere mandato di arresto se ricorrono
le condizioni previste dal quinto comma dell'articolo 398".
 
          Nota all'art. 62:
          Il  testo  vigente  dell'art.  404  del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
          "Art.  404 (Procedimento conseguente alla riapertura). - Il
          prosciolto  e',  per  ogni  effetto  giuridico,  di   nuovo
          considerato come imputato dal momento in cui viene ordinata
          la riapertura dell'istruzione e, in caso  di  richiesta  di
          riapertura  da  parte  del  pubblico ministero, dal momento
          della richiesta.
          Prima di ordinare la riapertura il giudice puo' interrogare
          il prosciolto e, quando  la  riapertura  e'  richiesta  dal
          pubblico  ministero,  puo'  emettere mandato di cattura, se
          questo e' ammesso  dalla  legge,  tutte  le  volte  che  il
          prosciolto  si  sia  dato  o  sia  per  darsi alla fuga. Il
          pretore quando intende provvedere d'ufficio alla riapertura
          dell'istruzione  per  reato di sua competenza puo' emettere
          mandato di arresto se ricorrano le condizioni previste  dal
          quinto comma dell'art. 398.
          Il  giudice  provvede  con ordinanza con la quale accoglie,
          dichiara inammissibile o rigetta la domanda.
          L'ordinanza   che   dichiara  inammissibile  o  rigetta  la
          domanda, non pregiudica il diritto del pubblico ministero e
          del  prosciolto  di presentare un'ulteriore domanda fondata
          sopra nuovi elementi.
          Riaperta  l'istruzione,  si  applicano  le  norme ordinarie
          sull'istruzione   formale,   salvo   che   si   tratti   di
          procedimenti  di  competenza  del  pretore. L'imputato puo'
          essere  rinviato  al  giudizio  anche   se   l'istanza   di
          riapertura e' stata proposta soltanto da lui".