Art. 63.
1-  Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale
le  parole:  "impone  o  consente"  sono  sostituite  dalla seguente:
"consente"  e le parole: "emette mandato di cattura se ne e' il caso;
quando non e' competente," sono soppresse.
 
          Nota all'art. 63:
          Il  testo  vigente  dell'art.  444  del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge qui pubblicata,  e'  il
          seguente:
          "Art.    444   (Nuovi   fatti   punibili   risultanti   dal
          dibattimento). - Salvo quanto e'  disposto  negli  articoli
          435  e  436,  e qualora non sia applicabile la disposizione
          dell'art. 445, il pubblico ministero ovvero il pretore  nei
          limiti  della  sua  competenza, procede a norma di legge se
          nel dibattimento risulta a carico dell'imputato alcun altro
          fatto  preveduto  dalla  legge come reato e per il quale si
          debba procedere  d'ufficio,  diverso  da  quello  enunciato
          nella sentenza di rinvio a giudizio, ovvero nella richiesta
          o nel decreto di citazione.
          Se  l'imputato  detenuto e' prosciolto e per il fatto nuovo
          risultato nel dibattimento la legge consente il mandato  di
          cattura,  il  pubblico  ministero  puo'  emettere ordine di
          arresto  con  gli  effetti  preveduti  dall'art.  251.   Il
          pretore, qualora si tratti di reati di sua competenza, puo'
          emettere mandato di arresto".
          Avvertenza:  Al primo comma, il richiamo alla "sentenza" va
          inteso come fatto alla ordinanza di rinvio a giudizio, come
          disposto dall'art. 374 del codice di procedura penale.