Art. 63. 1- Al secondo comma dell'articolo 444 del codice di procedura penale le parole: "impone o consente" sono sostituite dalla seguente: "consente" e le parole: "emette mandato di cattura se ne e' il caso; quando non e' competente," sono soppresse.
Nota all'art. 63: Il testo vigente dell'art. 444 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 444 (Nuovi fatti punibili risultanti dal dibattimento). - Salvo quanto e' disposto negli articoli 435 e 436, e qualora non sia applicabile la disposizione dell'art. 445, il pubblico ministero ovvero il pretore nei limiti della sua competenza, procede a norma di legge se nel dibattimento risulta a carico dell'imputato alcun altro fatto preveduto dalla legge come reato e per il quale si debba procedere d'ufficio, diverso da quello enunciato nella sentenza di rinvio a giudizio, ovvero nella richiesta o nel decreto di citazione. Se l'imputato detenuto e' prosciolto e per il fatto nuovo risultato nel dibattimento la legge consente il mandato di cattura, il pubblico ministero puo' emettere ordine di arresto con gli effetti preveduti dall'art. 251. Il pretore, qualora si tratti di reati di sua competenza, puo' emettere mandato di arresto". Avvertenza: Al primo comma, il richiamo alla "sentenza" va inteso come fatto alla ordinanza di rinvio a giudizio, come disposto dall'art. 374 del codice di procedura penale.