Art. 64. 1. Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Si puo' inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393; l'imputato e' presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo".
Nota all'art. 64: Il testo vigente dell'art. 502 del codice di procedura penale. modificato dall'art. 3 D.L. 11 aprile 1974, n. 99 convertito nella legge 7 giugno 1974, n. 220, e dell'art. 17 della legge 12 agosto 1982, n. 532, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 502 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - Quando una persona e' stata arrestata nella flagranza di un reato di competenza del tribunale, il procuratore della Repubblica al quale l'arrestato e' presentato a' termini dell'art. 244, se ritiene di dover procedere e se non sono necessarie speciali indagini, dopo averlo sommariamente interrogato puo' farlo subito condurre in stato d'arresto davanti al tribunale, se questo siede in udienza penale, altrimenti, dopo aver disposto perche' l'arresto sia mantenuto, puo' farlo presentare ad una udienza prossima, non oltre il decimo giorno dall'arresto. Se non e' possibile provvedere in tal modo, il procuratore della Repubblica procede con le forme ordinarie, osservate le disposizioni dei capoversi dell'art. 246. Si puo' inoltre procedere al giudizio di cui al comma precedente, sempre che non siano necessarie speciali indagini, quando nei confronti dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno dal commesso reato, mandato di cattura ai sensi dell'art. 393; l'imputato e' presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano anche se l'arrestato, dopo essere stato presentato all'udienza, e' liberato ai sensi dell'art. 263-ter. Se si tratta di reato di competenza della corte d'assise, si puo' procedere a giudizio di rettissimo nel modo predetto, soltanto se la corte si trova convocata in sessione, ovvero se deve essere convocata entro cinque giorni da quello dell'arresto. Nello stesso modo si puo' procedere quando il reato viene commesso da persona arrestata, detenuta o internata per misura di sicurezza".