Art. 64.
1.  Il secondo comma dell'articolo 502 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
"Si  puo'  inoltre  procedere al giudizio di cui al comma precedente,
sempre  che  non  siano  necessarie  speciali  indagini,  quando  nei
confronti  dell'imputato sia stato emesso, entro il trentesimo giorno
dal  commesso  reato,  mandato di cattura ai sensi dell'articolo 393;
l'imputato  e'  presentato o citato all'udienza entro il quindicesimo
giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato preceduto
da un ordine di arresto, dall'esecuzione di quest'ultimo".
 
          Nota all'art. 64:
          Il  testo  vigente  dell'art.  502  del codice di procedura
          penale.  modificato dall'art. 3 D.L. 11 aprile 1974, n.  99
          convertito  nella  legge 7 giugno 1974, n. 220, e dell'art.
          17 della legge 12 agosto  1982,  n.  532,  come  modificato
          dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
          "Art. 502 (Casi e modi del giudizio direttissimo). - Quando
          una persona e' stata arrestata nella flagranza di un  reato
          di   competenza   del   tribunale,   il  procuratore  della
          Repubblica al quale l'arrestato e'  presentato  a'  termini
          dell'art.  244, se ritiene di dover procedere e se non sono
          necessarie speciali  indagini,  dopo  averlo  sommariamente
          interrogato  puo'  farlo subito condurre in stato d'arresto
          davanti al tribunale, se questo siede  in  udienza  penale,
          altrimenti,   dopo  aver  disposto  perche'  l'arresto  sia
          mantenuto, puo' farlo presentare ad una  udienza  prossima,
          non   oltre  il  decimo  giorno  dall'arresto.  Se  non  e'
          possibile provvedere in  tal  modo,  il  procuratore  della
          Repubblica  procede  con  le  forme ordinarie, osservate le
          disposizioni dei capoversi dell'art. 246.
          Si  puo'  inoltre  procedere  al  giudizio  di cui al comma
          precedente,  sempre  che  non  siano  necessarie   speciali
          indagini,  quando  nei  confronti  dell'imputato  sia stato
          emesso, entro il  trentesimo  giorno  dal  commesso  reato,
          mandato  di  cattura  ai sensi dell'art. 393; l'imputato e'
          presentato  o  citato  all'udienza  entro  il  quindicesimo
          giorno dall'esecuzione del mandato ovvero, se esso e' stato
          preceduto da  un  ordine  di  arresto,  dall'esecuzione  di
          quest'ultimo.
          Le  disposizioni previste dai commi precedenti si applicano
          anche  se  l'arrestato,  dopo   essere   stato   presentato
          all'udienza, e' liberato ai sensi dell'art. 263-ter.
          Se  si  tratta di reato di competenza della corte d'assise,
          si  puo'  procedere  a  giudizio  di  rettissimo  nel  modo
          predetto,  soltanto  se  la  corte  si  trova  convocata in
          sessione, ovvero se  deve  essere  convocata  entro  cinque
          giorni da quello dell'arresto.
          Nello  stesso  modo si puo' procedere quando il reato viene
          commesso da persona arrestata,  detenuta  o  internata  per
          misura di sicurezza".