Art. 65. 1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'articolo 282 e, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'articolo 253, ordina la rimessione in liberta' dell'imputato".
Nota all'art. 65: Il testo vigente dell'art. 503 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge gia' pubblicata, e' il seguente: "Art. 503 (Atti del giudizio direttissimo). - Nel giudizio direttissimo, se l'imputato non sceglie subito un difensore, questi e' nominato dal pubblico ministero nel primo atto del procedimento e, se cio' non e' avvenuto, dal presidente prima dell'apertura del dibattimento. L'offeso del reato e i testimoni possono a cura del pubblico ministero, essere citati anche oralmente da un ufficiale giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria. Il pubblico ministero, l'imputato e chi si costituisce parte civile nel dibattimento possono presentare testimoni senza citazione. L'imputato puo' farsi assistere da un consulente tecnico, qualora il giudice ritenga di nominare un perito, a norma dell'art. 455. Se l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene necessario, puo' accordargli un termine massimo improrogabile di cinque giorni per preparare la difesa, fissando per il dibattimento l'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine. Nel frattempo l'imputato rimane in stato d'arresto. Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del secondo comma dell'art. 282, se non permangono le esigenze cautelari indicate nell'art. 253, ordina la rimessione in liberta' dell'imputato".