Art. 65.
1. L'ultimo comma dell'articolo 503 del codice di procedura penale e'
sostituito dal seguente:
"Nel corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a norma del
secondo  comma  dell'articolo  282  e,  se non permangono le esigenze
cautelari   indicate  nell'articolo  253,  ordina  la  rimessione  in
liberta' dell'imputato".
 
          Nota all'art. 65:
          Il  testo  vigente  dell'art.  503  del codice di procedura
          penale, come modificato dalla legge gia' pubblicata, e'  il
          seguente:
          "Art.  503 (Atti del giudizio direttissimo). - Nel giudizio
          direttissimo,  se  l'imputato   non   sceglie   subito   un
          difensore,  questi  e'  nominato dal pubblico ministero nel
          primo atto del procedimento e, se cio' non e' avvenuto, dal
          presidente  prima  dell'apertura del dibattimento. L'offeso
          del reato  e  i  testimoni  possono  a  cura  del  pubblico
          ministero,  essere  citati  anche oralmente da un ufficiale
          giudiziario o da un agente di polizia giudiziaria.
          Il  pubblico  ministero,  l'imputato  e  chi si costituisce
          parte civile nel dibattimento possono presentare  testimoni
          senza  citazione.   L'imputato  puo'  farsi assistere da un
          consulente tecnico, qualora il giudice ritenga di  nominare
          un perito, a norma dell'art. 455.
          Se  l'imputato ne fa domanda, il giudice, quando lo ritiene
          necessario,   puo'   accordargli   un    termine    massimo
          improrogabile  di  cinque  giorni  per preparare la difesa,
          fissando  per  il  dibattimento  l'udienza   immediatamente
          successiva   alla   scadenza  del  termine.  Nel  frattempo
          l'imputato rimane in stato d'arresto.
          Nel  corso del giudizio il giudice, se del caso, provvede a
          norma del secondo comma dell'art. 282, se non permangono le
          esigenze   cautelari  indicate  nell'art.  253,  ordina  la
          rimessione in liberta' dell'imputato".