Art. 66.
1.  Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
  "Fuori  dei  casi  preveduti  dai commi precedenti, il pretore puo'
procedere  a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato,
quando   ricorrono   le   circostanze   indicate  nel  secondo  comma
dell'articolo  502  ed  il  mandato  di cattura ivi previsto e' stato
emesso  ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono
le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502".
 
          Nota all'art. 66:
          Il  testo  vigente  dell'art.  505  del codice di procedura
          penale, gia' sostituito dall'art. 3 della legge  27  luglio
          1984,  n.  397, come modificato dalla legge qui pubblicata,
          e' il seguente:
          "Art. 505 (Giudizio direttissimo davanti al pretore). - Nel
          caso di reati di competenza del pretore  gli  ufficiali  di
          polizia   giudiziaria   che  hanno  eseguito  l'arresto  in
          flagranza o che hanno  avuto  in  consegna  l'arrestato  lo
          conducono  direttamente  davanti  al  pretore,  citando  su
          ordine anche orale questi la parte offesa e i  testimoni  e
          avvertendo  il  difensore di fiducia, o in mancanza, quello
          d'ufficio.
          Quando  il  pretore  non  tiene  udienza,  gli ufficiali di
          polizia giudiziaria che  hanno  eseguito  l'arresto  o  che
          hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata
          notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore
          fissa entro le 48 ore dall'arresto.
          Il  pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza
          l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale  e
          quindi  interroga l'imputato per la convalida dell'arresto.
          Se  l'arresto  e'  convalidato  e il pretore non ritiene di
          disporre che l'imputato sia posto in liberta',  si  procede
          immediatamente  al  giudizio  secondo le forme del giudizio
          direttissimo.
          Su  istanza  dell'imputato  il  pretore  puo'  concedere un
          rinvio di non piu' di cinque  giorni  per  provvedere  alla
          difesa.
          Se  l'arresto  non  e'  convalidato  perche'  non  si  deve
          promuovere l'azione penale, il  pretore  provvede  a  norma
          dell'art.  74.  Se  l'arresto non e' convalidato per motivo
          diverso, il pretore puo' procedere a giudizio  direttissimo
          se l'imputato vi consente.
          Fuori  dei  casi preveduti dai commi precedenti, il pretore
          puo'  procedere  a   giudizio   direttissimo,   dopo   aver
          interrogato  l'imputato,  quando  ricorrono  le circostanze
          indicate nel secondo comma dell'art.  502 ed il mandato  di
          cattura  ivi  previsto  e' stato emesso ai sensi del quinto
          comma  dell'art.  398,  ovvero  ricorrono  le   circostanze
          indicate nell'ultimo comma dell'art. 502.
          Il   pretore   esercita  i  poteri  conferiti  al  pubblico
          ministero  e  al   giudice,   ai   sensi   degli   articoli
          precedenti".