Art. 66. 1. Il settimo comma dell'articolo 505 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 502 ed il mandato di cattura ivi previsto e' stato emesso ai sensi del quinto comma dell'articolo 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'articolo 502".
Nota all'art. 66: Il testo vigente dell'art. 505 del codice di procedura penale, gia' sostituito dall'art. 3 della legge 27 luglio 1984, n. 397, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 505 (Giudizio direttissimo davanti al pretore). - Nel caso di reati di competenza del pretore gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto in flagranza o che hanno avuto in consegna l'arrestato lo conducono direttamente davanti al pretore, citando su ordine anche orale questi la parte offesa e i testimoni e avvertendo il difensore di fiducia, o in mancanza, quello d'ufficio. Quando il pretore non tiene udienza, gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o che hanno avuto in consegna l'arrestato, gliene danno immediata notizia e presentano l'arrestato all'udienza che il pretore fissa entro le 48 ore dall'arresto. Il pretore al quale viene presentato l'arrestato autorizza l'ufficiale di polizia giudiziaria a una relazione orale e quindi interroga l'imputato per la convalida dell'arresto. Se l'arresto e' convalidato e il pretore non ritiene di disporre che l'imputato sia posto in liberta', si procede immediatamente al giudizio secondo le forme del giudizio direttissimo. Su istanza dell'imputato il pretore puo' concedere un rinvio di non piu' di cinque giorni per provvedere alla difesa. Se l'arresto non e' convalidato perche' non si deve promuovere l'azione penale, il pretore provvede a norma dell'art. 74. Se l'arresto non e' convalidato per motivo diverso, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo se l'imputato vi consente. Fuori dei casi preveduti dai commi precedenti, il pretore puo' procedere a giudizio direttissimo, dopo aver interrogato l'imputato, quando ricorrono le circostanze indicate nel secondo comma dell'art. 502 ed il mandato di cattura ivi previsto e' stato emesso ai sensi del quinto comma dell'art. 398, ovvero ricorrono le circostanze indicate nell'ultimo comma dell'art. 502. Il pretore esercita i poteri conferiti al pubblico ministero e al giudice, ai sensi degli articoli precedenti".