Articolo 67.
1.  All'articolo  559 del codice di procedura penale, nella rubrica e
nel  primo  periodo le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite
dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
 
          Nota all'art. 67:
          La  rubrica  e il testo vigente dell'art. 559 del codice di
          procedura  penale,  come   modificati   dalla   legge   qui
          pubblicata, sono i seguenti:
          "Art.   559   (Rimessione  in  liberta').  -  La  corte  di
          cassazione puo' sempre e anche  prima  di  aver  deliberato
          definitivamente   sull'istanza   di   revisione,  concedere
          all'interessato a domanda o di  ufficio  la  rimessione  in
          liberta'.  La  corte  puo'  egualmente  concederla  con  la
          sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente,  con
          ordinanza.   Non la puo' concedere in alcun caso il giudice
          di rinvio".