Articolo 67. 1. All'articolo 559 del codice di procedura penale, nella rubrica e nel primo periodo le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
Nota all'art. 67: La rubrica e il testo vigente dell'art. 559 del codice di procedura penale, come modificati dalla legge qui pubblicata, sono i seguenti: "Art. 559 (Rimessione in liberta'). - La corte di cassazione puo' sempre e anche prima di aver deliberato definitivamente sull'istanza di revisione, concedere all'interessato a domanda o di ufficio la rimessione in liberta'. La corte puo' egualmente concederla con la sentenza di rinvio a nuovo giudizio o successivamente, con ordinanza. Non la puo' concedere in alcun caso il giudice di rinvio".