Art. 68. 1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le parole: "liberta' provvisoria" sono sostituite dalle seguenti: "rimessione in liberta'".
Nota all'art. 68: Il testo vigente del primo comma dell'art. 565 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 565 (Procedimento nel giudizio di rinvio per revisione). Quando la corte di cassazione pronuncia il rinvio a nuovo giudizio l'interessato che si trova detenuto per l'esecuzione della sentenza di condanna annullata rimane in carcere come imputato soggetto a custodia preventiva, salvo che debba essere scarcerato perche' l'imputazione non consente il mandato di cattura o perche' la pena e' interamente espiata od estinta, ovvero perche' gli fu concessa la rimessione in liberta' a norma dell'art. 559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle misure di sicurezza che fossero state provvisoriamente applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la corte di cassazione non ne ordina la sopsensione".