Art. 68.
1. Al primo comma dell'articolo 565 del codice di procedura penale le
parole:   "liberta'  provvisoria"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"rimessione in liberta'".
 
          Nota all'art. 68:
          Il  testo  vigente del primo comma dell'art. 565 del codice
          di  procedura  penale,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.   565   (Procedimento  nel  giudizio  di  rinvio  per
          revisione). Quando la  corte  di  cassazione  pronuncia  il
          rinvio a nuovo giudizio l'interessato che si trova detenuto
          per  l'esecuzione  della  sentenza  di  condanna  annullata
          rimane   in  carcere  come  imputato  soggetto  a  custodia
          preventiva,  salvo  che  debba  essere  scarcerato  perche'
          l'imputazione  non consente il mandato di cattura o perche'
          la pena e' interamente espiata od estinta,  ovvero  perche'
          gli fu concessa la rimessione in liberta' a norma dell'art.
          559. L'imputato rimane soggetto alle pene accessorie e alle
          misure  di  sicurezza  che  fossero  state provvisoriamente
          applicate prima della sentenza di condanna annullata, se la
          corte di cassazione non ne ordina la sopsensione".