Art. 69.
1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le
parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "d'arresto".
 
          Nota all'art. 69:
          Il  testo  vigente del primo comma dell'art. 663 del codice
          di  procedura  penale,  come  modificato  dalla  legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  663  (Arresto  della persona offerta o richiesta per
          l'estradizione). - La persona, di  cui  il  Ministro  della
          giustizia  intende  offrire  o  di  cui e' domandata da uno
          Stato estero l'estradizione, e' arrestata a  richiesta  del
          Ministero della giustizia mediante ordine di arresto emesso
          dal procuratore generale presso la corte  d'appello  o  dal
          procuratore  della  Repubblica  del luogo in cui la persona
          stessa si trova".