Art. 69. 1. Al primo comma dell'articolo 663 del codice di procedura penale le parole: "di cattura" sono sostituite dalle seguenti: "d'arresto".
Nota all'art. 69: Il testo vigente del primo comma dell'art. 663 del codice di procedura penale, come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente: "Art. 663 (Arresto della persona offerta o richiesta per l'estradizione). - La persona, di cui il Ministro della giustizia intende offrire o di cui e' domandata da uno Stato estero l'estradizione, e' arrestata a richiesta del Ministero della giustizia mediante ordine di arresto emesso dal procuratore generale presso la corte d'appello o dal procuratore della Repubblica del luogo in cui la persona stessa si trova".