Art. 7.
1.  Il  quarto comma dell'articolo 246 del codice di procedura penale
e' sostituito dal seguente:
"Quando   l'imputato   non   deve   essere   giudicato  con  il  rito
direttissimo,  il  decreto  di  convalida  e' trasmesso senza ritardo
insieme  agli  atti al giudice istruttore competente per la convalida
dell'ordine  di  arresto,  e  cessa  di  avere efficacia se non e' da
questi   confermato   con   decreto   motivato   entro  dieci  giorni
dall'arresto;  nel confermare la convalida il giudice istruttore puo'
anche modificare le disposizioni relative alla liberta' personale. Se
si  procede  a giudizio direttissimo ai sensi dell'articolo 502 o del
quarto comma dell'articolo 505, la convalida cessa di avere efficacia
ove  entro dieci giorni dall'arresto non sia confermata con ordinanza
dal  giudice  del  dibattimento  o  non  sia  pronunciata sentenza di
condanna".
 
          Nota all'art. 7:
          L'intero   testo   vigente  dell'art.  246  del  codice  di
          procedura penale, comprensivo  della  modifica  recata  dal
          presente articolo, e' riportato nella nota all'art. 6.