Art. 70. 1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666, e' inserito il seguente: "Art. 10-bis - 1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di cui al primo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale o in stato di detenzione domiciliare deve comparire, per ragioni di giustizia, dinanzi all'autorita' giudiziaria, il giudice competente ai sensi del secondo comma dell'articolo 254-bis del codice di procedura penale ovvero il magistrato di sorveglianza del luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover disporre l'accompagnamento o la traduzione per salvaguardare comprovate esigenze processuali o di sicurezza, autorizza l'allontanamento dal luogo di arresto o di detenzione per il tempo strettamente necessario. In tal caso detta le opportune prescrizioni e da' comunicazione del provvedimento all'ufficio di polizia giudiziaria territorialmente competente. 2. L'autorizzazione prevista dal comma precedente puo' essere concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorita' giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire".