Art. 70. 
1. Dopo l'articolo 10 del decreto del Presidente della  Repubblica  8
agosto 1955, n. 666, e' inserito il seguente: 
"Art. 10-bis - 1. Quando una persona sottoposta a una delle misure di
cui al primo comma dell'articolo  254-bis  del  codice  di  procedura
penale o in stato  di  detenzione  domiciliare  deve  comparire,  per
ragioni di giustizia, dinanzi all'autorita' giudiziaria,  il  giudice
competente ai sensi  del  secondo  comma  dell'articolo  254-bis  del
codice di procedura penale ovvero il magistrato di  sorveglianza  del
luogo dove si svolge la detenzione, se non ritiene di dover  disporre
l'accompagnamento  o  la  traduzione  per  salvaguardare   comprovate
esigenze processuali o di sicurezza, autorizza  l'allontanamento  dal
luogo  di  arresto  o  di  detenzione  per  il   tempo   strettamente
necessario. In  tal  caso  detta  le  opportune  prescrizioni  e  da'
comunicazione del provvedimento all'ufficio  di  polizia  giudiziaria
territorialmente competente. 
2.  L'autorizzazione  prevista  dal  comma  precedente  puo'   essere
concessa anche quando la traduzione sia stata disposta dall'autorita'
giudiziaria dinanzi alla quale la persona deve comparire".