Art. 71.
1.  Quando nelle leggi vigenti e' prescritta la cattura obbligatoria,
si  applica  la  disciplina dell'articolo 254 del codice di procedura
penale.
2.  Quando  per  la determinazione di effetti giuridici diversi dalla
cattura nelle leggi vigenti si fa riferimento ai reati per i quali e'
previsto  il  mandato di cattura obbligatorio o il mandato di cattura
facoltativo,  deve  aversi riguardo ai reati indicati rispettivamente
negli  articoli  254  e 253 del codice di procedura penale, nonche' a
quelli  per  i  quali  specifiche  disposizioni di legge prevedono la
cattura obbligatoria o quella facoltativa.
3.  Quando  nelle leggi vigenti e' menzionato l'ordine di cattura, la
menzione  deve intendersi riferita al mandato di cattura o all'ordine
di  arresto  previsti dal primo comma dell'articolo 393 del codice di
procedura penale.