Art. 72. 
1.  Gli  ordini  ed  i  mandati  di  cattura  o  di  arresto   emessi
anteriormente alla data di entrata in  vigore  della  presente  legge
conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto  si
riferiscano a reati per i  quali  non  e'  piu'  consentita  la  loro
adozione. 
2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma  1  e',  per  i
procedimenti pendenti  in  istruttoria,  il  magistrato  che  procede
all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo
279 del codice di procedura penale. 
3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in
vigore della presente  legge,  sono  state  imposte  all'imputato  le
prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282
del codice di  procedura  penale  nel  testo  previgente,  conservano
efficacia e l'imputato e' considerato ad ogni effetto sottoposto alle
corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo  282  del
codice di procedura penale, come sostituito  dall'articolo  43  della
presente legge, a far tempo dalla  data  in  cui  l'esecuzione  delle
prescrizioni ha avuto inizio. 
 
          Nota all'art. 72, comma 2: 
          Il testo vigente dell'art.  279  del  codice  di  procedura
          penale e' riportato nella nota all'art. 40. 
          Nota all'art. 72, comma 3: 
          Si  riporta  di  seguito  il  testo  dei  primi  tre  commi
          dell'art.  282  del  codice  di  procedura  penale,   nella
          formulazione precedente le modifiche recate dalla  presente
          legge: 
          "Art.  282   (Sottoposizione   a   prescrizioni).   -   Con
          l'ordinanza che  concede  la  liberta'  provvisoria  o  con
          un'altra successiva il giudice puo' sottoporre l'imputato a
          cauzione o malleveria. 
          Il giuice puo' imporre, anche in aggiunta alla prescrizione
          prevista dal comma  precedente,  l'obbligo  di  presentarsi
          periodicamente    dall'autorita'    giudiziaria    indicata
          nell'ordinanza,  in  giorni  ed  ore  prestabiliti,   avuto
          riguardo  alle  occupazioni  dell'imputato  stesso  e  alla
          distanza della sua dimora dal  luogo  della  presentazione;
          puo', inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un  dato
          luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare nel comune
          di residenza o in altro comune, o in una frazione di  essi.
          Quando  impone  l'obbligo  di  dimora  il  giudice   indica
          l'autorita'  di  polizia   alla   quale   l'imputato   deve
          presentarsi  senza  ritardo  e  dichiarare  il  luogo  dove
          fissera' la propria abitazione, nonche' se  prescritto  dal
          giudice, gli orari e i luoghi in cui sara'  quotidianamente
          reperibile  per  i  necessari   controlli.   Le   eventuali
          variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono  essere
          dall'imputato  preventivamente   comunicate   alla   stessa
          autorita'".