Art. 72. 1. Gli ordini ed i mandati di cattura o di arresto emessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge conservano efficacia, salvo che debbano essere revocati in quanto si riferiscano a reati per i quali non e' piu' consentita la loro adozione. 2. Competente a disporre la revoca ai sensi del comma 1 e', per i procedimenti pendenti in istruttoria, il magistrato che procede all'istruzione e, negli altri casi, il giudice indicato nell'articolo 279 del codice di procedura penale. 3. I provvedimenti con i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono state imposte all'imputato le prescrizioni previste nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 282 del codice di procedura penale nel testo previgente, conservano efficacia e l'imputato e' considerato ad ogni effetto sottoposto alle corrispondenti misure di coercizione previste dall'articolo 282 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 43 della presente legge, a far tempo dalla data in cui l'esecuzione delle prescrizioni ha avuto inizio.
Nota all'art. 72, comma 2: Il testo vigente dell'art. 279 del codice di procedura penale e' riportato nella nota all'art. 40. Nota all'art. 72, comma 3: Si riporta di seguito il testo dei primi tre commi dell'art. 282 del codice di procedura penale, nella formulazione precedente le modifiche recate dalla presente legge: "Art. 282 (Sottoposizione a prescrizioni). - Con l'ordinanza che concede la liberta' provvisoria o con un'altra successiva il giudice puo' sottoporre l'imputato a cauzione o malleveria. Il giuice puo' imporre, anche in aggiunta alla prescrizione prevista dal comma precedente, l'obbligo di presentarsi periodicamente dall'autorita' giudiziaria indicata nell'ordinanza, in giorni ed ore prestabiliti, avuto riguardo alle occupazioni dell'imputato stesso e alla distanza della sua dimora dal luogo della presentazione; puo', inoltre, vietare all'imputato di dimorare in un dato luogo ovvero puo' imporgli l'obbligo di dimorare nel comune di residenza o in altro comune, o in una frazione di essi. Quando impone l'obbligo di dimora il giudice indica l'autorita' di polizia alla quale l'imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo dove fissera' la propria abitazione, nonche' se prescritto dal giudice, gli orari e i luoghi in cui sara' quotidianamente reperibile per i necessari controlli. Le eventuali variazioni dei luoghi o degli orari predetti devono essere dall'imputato preventivamente comunicate alla stessa autorita'".