Art. 2. Le richieste di autorizzazione relative alle linee di credito a favore dell'estero non liberamente concedibili ai sensi dell'art. 1, si intendono accolte qualora il Ministero del commercio con l'estero, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della domanda, non fornisca motivata risposta interlocutoria o negativa. Per comprovare l'avvenuto decorso del termine di cui al comma precedente si applica l'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 1 febbraio 1988, n. 21. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il 1 ottobre 1988. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, addi' 26 luglio 1988 Il Ministro del commercio con l'estero RUGGIERO Il Ministro del tesoro AMATO Visto, il Guardasigilli: VASSALLI