Art. 10 - Sezioni e servizi. L'istituto persegue i compiti di cui al precedente art. 2 attraverso l'azione delle sezioni e dei servizi, che ne costituiscono la struttura organizzativa. I responsabili delle sezioni e dei servizi, su convocazione del presidente, si riuniscono almeno una volta al mese per lo scambio sistematico di informazioni sulle attivita' dei settori di competenza, per il coordinamento delle stesse e per l'esame dei problemi comuni. I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono al consiglio direttivo sull'andamento delle attivita' di rispettiva competenza. Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni o piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con compiti di studio o di consulenza tecnica sui progetti di ricerca e di sperimentazione, o sui programmi, sui metodi e sui servizi di aggiornamento del personale della scuola - comitati o gruppi di lavoro composti da personale ispettivo, direttivo e docente della scuola, anche universitario, comandato presso l'istituto ai sensi dell'art. 16, secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.74, n. 419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma, e dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.