(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 10)
Art. 10 - Sezioni e servizi. 
L'istituto persegue i compiti di cui al precedente art. 2  attraverso
l'azione delle  sezioni  e  dei  servizi,  che  ne  costituiscono  la
struttura organizzativa. 
I responsabili delle sezioni  e  dei  servizi,  su  convocazione  del
presidente, si riuniscono almeno una volta al  mese  per  lo  scambio
sistematico  di  informazioni  sulle   attivita'   dei   settori   di
competenza, per il coordinamento  delle  stesse  e  per  l'esame  dei
problemi comuni. 
I responsabili delle sezioni e dei servizi riferiscono  al  consiglio
direttivo sull'andamento delle attivita'  di  rispettiva  competenza.
Per l'esame dei problemi che interessano singoli servizi o sezioni  o
piu' servizi o sezioni, possono essere costituiti temporaneamente con
compiti di studio o di consulenza tecnica sui progetti di ricerca e 
di sperimentazione, o 
sui  programmi,  sui  metodi  e  sui  servizi  di  aggiornamento  del
personale della scuola - comitati o  gruppi  di  lavoro  composti  da
personale  ispettivo,  direttivo  e  docente  della   scuola,   anche
universitario, comandato presso l'istituto  ai  sensi  dell'art.  16,
secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.74, n. 
419. Puo' essere richiesta la collaborazione di istituti universitari
e di esperti ai sensi, rispettivamente, dell'art. 9, ultimo comma,  e
dell'art. 16, penultimo ed ultimo comma del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31.V.1974, n. 419.