(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 13)
ART. 13 - Articolazione territoriale. 
Ferma  restando  l'unicita'  della  struttura  dell'istituto   e   la
collocazione presso la sede delle sezioni e dei servizi, le attivita'
dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio
regionale; in tal caso esse si  appoggiano  a  uffici  o  istituzioni
scolastiche gia' esistenti.