ART. 13 - Articolazione territoriale. Ferma restando l'unicita' della struttura dell'istituto e la collocazione presso la sede delle sezioni e dei servizi, le attivita' dell'istituto medesimo possono articolarsi nell'ambito del territorio regionale; in tal caso esse si appoggiano a uffici o istituzioni scolastiche gia' esistenti.