ART. 14 - Il segretario dell'istituto. Il segretario: - assicura, nell'ambito dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e sulla base delle indicazioni del presidente, il coordinamento operativo delle attivita' dell'istituto; - sovrintende, sulla base delle deliberazioni adottate dal consiglio direttivo e delle direttive impartite dal presidente, all'amministrazione del personale e alla attivita' amministrativo-contabile dell'istituto, per quanto riguarda l'attuazione dei compiti istituzionali; - predispone d'intesa con il presidente, gli atti per le deliberazioni del consiglio direttivo; - firma, secondo le norme cui al successivo art. 24 gli ordini di incasso e i titoli di spesa; - partecipa alle sedute del consiglio direttivo senza diritto di voto e cura la stesura dei relativi verbali. Il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito per le attivita' amministrativo-contabili dal funzioinario della carriera amministrativa di grado piu' elevato. Per la verbalizzazione degli atti delle sedute del consiglio direttivo il segretario, in caso di assenza o impedimento, e' sostituito da un consigliere indicato dal presidente.