ART. 16 - Categorie di personale. Il personale dell'istituto e' costituito dal segretario dell'istituto e dal personale comandato ai sensi del comma secondo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974 n. 419. Detto personale deve appartenere ai ruoli del personale della scuola e dell'universita' ed a quelli del personale dell'amministrazione scolastica centrale e periferica. Il conferimento degli incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche sara' disciplinato sulla base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo ed ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419.