(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 17)
ART. 17 - Personale comandato. 
I  comandi  del  personale   presso   l'istituto,   nell'ambito   del
contingente  di  posti  stabilito  con  decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione, di concerto con il  Ministro  del  tesoro,  sono
disposti dal Ministro stesso, sulla base delle risultanze di concorsi
per  titoli  indetti  presso  l'istituto  a  norma  del  comma  terzo
dell'art. 16 del decreto del Presidente della  Repubblica  31.5.1974,
n. 419. 
Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per
il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo. 
Il concorso per i  posti  relativi  al  personale  amministrativo  e'
riservato al  personale  appartenente  ai  corrispondenti  ruoli  del
Ministero della pubblica istruzione ed al personale non docente della
scuola e delle universita' e deve essere  indetto  per  categorie  di
personale dei ruoli direttivi, di concetto, esecutivo e ausiliario. 
Il comando del  personale  presso  l'istituto  ha  la  durata  di  un
quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio  su  decisione
del consiglio direttivo. 
Con  regolamento   interno,   il   consiglio   direttivo   stabilisce
l'assegnazione  del  personale  comandato  alle  diverse  sezioni   e
servizi, gli obblighi e l'orario di servizio nel rispetto delle norme
vigenti.