ART. 17 - Personale comandato. I comandi del personale presso l'istituto, nell'ambito del contingente di posti stabilito con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, sono disposti dal Ministro stesso, sulla base delle risultanze di concorsi per titoli indetti presso l'istituto a norma del comma terzo dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974, n. 419. Vanno indetti concorsi distinti per il personale amministrativo e per il personale ispettivo, direttivo e docente di ruolo. Il concorso per i posti relativi al personale amministrativo e' riservato al personale appartenente ai corrispondenti ruoli del Ministero della pubblica istruzione ed al personale non docente della scuola e delle universita' e deve essere indetto per categorie di personale dei ruoli direttivi, di concetto, esecutivo e ausiliario. Il comando del personale presso l'istituto ha la durata di un quinquennio ed e' rinnovabile per un altro quinquennio su decisione del consiglio direttivo. Con regolamento interno, il consiglio direttivo stabilisce l'assegnazione del personale comandato alle diverse sezioni e servizi, gli obblighi e l'orario di servizio nel rispetto delle norme vigenti.