ART. 18 - Personale con incarico a tempo determinato. A norma dell'art. 16, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari mansioni tecniche e scientifiche l'istituto puo' affidare incarichi a tempo determinato a persone estranee all'Amministrazione della pubblica istruzione con spese a carico del proprio bilancio. Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta dei responsabili delle sezioni e dei servizi o del segretario, previa delibera motivata del consiglio direttivo, sia per quanto riguarda l'esigenza del ricorso a persone estranee alla Amministrazone della pubblica istruzione e sia per quanto concerne la scelta degli interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. Il conferimento degli incarichi avverra' secondo le modalita' di cui al precedente art. 16, secondo comma.