(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 18)
ART. 18 - Personale con incarico a tempo determinato. 
A norma dell'art. 16, penultimo comma,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 31.V.1974, n. 419, per lo svolgimento di particolari
mansioni tecniche e scientifiche l'istituto puo' affidare incarichi a
tempo  determinato  a  persone  estranee  all'Amministrazione   della
pubblica istruzione con spese a carico del proprio bilancio. 
Il conferimento dell'incarico e' disposto dal presidente, su proposta
dei responsabili delle sezioni e dei servizi o del segretario, previa
delibera motivata del consiglio direttivo, sia  per  quanto  riguarda
l'esigenza del ricorso a persone estranee alla  Amministrazone  della
pubblica istruzione  e  sia  per  quanto  concerne  la  scelta  degli
interessati, avendo riguardo alla preparazione scientifica e  tecnica
necessaria per l'assolvimento del particolare compito da affidare. 
Il conferimento degli incarichi avverra' secondo le modalita' di  cui
al precedente art. 16, secondo comma.