(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 2)
ART. 2 - Compiti 
L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 
1  -  raccogliere,   elaborare   e   diffondere   la   documentazione
pedagogico-didattica; 
2 - condurre studi e ricerche in campo educativo; 
3  -  promuovere   ed   assistere   l'attuazione   di   progetti   di
sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 
4 -  organizzare  ed  attuare  iniziative  di  aggiornamento  per  il
personale direttivo e docente della scuola; 
5 - fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e suoi 
programmi, sui metodi e sui servi 
zi  di  aggiornamento  culturale  e  professionale  dei   docenti   e
collaborare  all'attuazione  delle  relative  iniziative  promosse  a
livello locale; 
6 - assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento
delle attivita' di aggiornamento; 
7  -  collaborare,  a  richiesta,  con  la  Regione  Abruzzo  per  il
conseguimento dei fini indicati dagli  articoli  47  e  seguenti  del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616  ed  a
quelli previsti dalle leggi regionali sulla formazione  professionale
e sul diritto allo studio, in un quadro di educazione permanente. 
Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si  avvale,  in  via
prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari
abruzzesi o di altre regioni. 
Oltre  a  tali  finalita'  di  carattere  generale,  l'istituto  puo'
svolgere specifiche attivita' connesse con le esigenze della  Regione
nel campo delle istituzioni culturali ed educative e puo' collaborare
ad attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.