ART. 2 - Compiti L'Istituto svolge attivita' indirizzata a: 1 - raccogliere, elaborare e diffondere la documentazione pedagogico-didattica; 2 - condurre studi e ricerche in campo educativo; 3 - promuovere ed assistere l'attuazione di progetti di sperimentazione cui collaborino piu' istituzioni scolastiche; 4 - organizzare ed attuare iniziative di aggiornamento per il personale direttivo e docente della scuola; 5 - fornire consulenza tecnica sui progetti di sperimentazione e suoi programmi, sui metodi e sui servi zi di aggiornamento culturale e professionale dei docenti e collaborare all'attuazione delle relative iniziative promosse a livello locale; 6 - assumere iniziative e fornire strumenti ai fini del coordinamento delle attivita' di aggiornamento; 7 - collaborare, a richiesta, con la Regione Abruzzo per il conseguimento dei fini indicati dagli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ed a quelli previsti dalle leggi regionali sulla formazione professionale e sul diritto allo studio, in un quadro di educazione permanente. Per l'attuazione dei suddetti compiti l'istituto si avvale, in via prioritaria, della collaborazione di cattedre e istituti universitari abruzzesi o di altre regioni. Oltre a tali finalita' di carattere generale, l'istituto puo' svolgere specifiche attivita' connesse con le esigenze della Regione nel campo delle istituzioni culturali ed educative e puo' collaborare ad attivita' di ricerca a carattere nazionale ed internazionale.