(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 20)
ART. 20 - Bilancio di previsione. 
Il bilancio di previsione e' di competenza. 
Esso comprende le somme che si prevede di riscuotere e quelle che  si
prevede di  dover  pagare  entro  l'esercizio  cui  si  riferisce  il
bilancio stesso. 
L'unita' elementare del bilancio e' rappresentata dal capitolo. 
E' vietata qualsiasi gestione fuori bilancio. 
Entro il 15 novembre di ogni anno l'ufficio di ragioneria  predispone
il bilancio di previsione relativo all'anno successivo e lo  presenta
nella stessa  data,  corredato  da  una  relazione  illustrativa  dei
singoli stanziamenti, al consiglio direttivo. 
Entro il 30 novembre successivo il consiglio delibera il bilancio  di
previsione che deve essere inviato,  unitamente  alla  relazione  del
presidente, a quella del collegio dei revisori dei  conti  ed  a  una
copia della deliberazione del consiglio stesso,  al  Ministero  della
pubblica istruzione, per l'approvazione, non oltre il 15 dicembre. 
Qualora il bilancio non sia approvato dal Ministero prima dell'inizio
dell'anno finanziario, l'istituo e' autorizzato ad eseguire le spese 
improrogabili entro i limiti di 1/2 per ciascun mese de 
gli   stanziamenti    definitivi    del    bilancio    dell'esercizio
precedente.Tali limiti non si applicano per  il  pagamento  di  spese
obbligatorie.