ART. 21 Struttura di bilancio. Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono classificate nei seguenti titoli: a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); c) entrate e spese per partite di giro. Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro importo integrale. Entrate e spese correnti. Le entrate correnti comprendono: a) le rendite patrimoniali; b) i finanziamenti dello Stato; c) i contributi di altri enti o privati; d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni anche statali, ad enti ed istituzioni; e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; f) altre entrate eventuali. Le spese correnti comprendono: a) gli oneri e le spese patrimoniali; b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico. Entrate e spese in conto capitale. Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che lo Stato, gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto e il rinnovo delle attrezzature didattiche, scientifiche e tecniche, nonche' per l'impianto di biblioteche. Le partite di giro comprendono le entrate e le spese che si effettuano per conto di terzi e che percio' costituiscono, nello stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto. Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta dell'entrata e della spesa, rispettivamente, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il preventivo si riferisce. Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto avanzo o disavanzo di amministrazione nella quale sono indicati i singoli stanziamenti di spesa correlativi all'utilizzazione del presunto avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti l'ente non potra' disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' dell'avanzo di amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. Del presunto disavanzo di amministrazione risultante dalla suddetta tabella deve tenersi obbligatoriamente conto all'atto della formulazione delle previsioni di esercizio, al fine del relativo assorbimento, ed il consiglio direttivo dell'ente deve, nella deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento. Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del disavanzo di amministrazione, in confronto di quello presunto, il consiglio direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare gli effetti di detto scostamento. Nel bilancio di previsione deve essere iscritto, tra le spese, un fondo di riserva, il cui ammontare non potra' superare il tre per cento del totale delle spese correnti previste, per provvedere alle maggiori necessita' che possono manifestarsi durante il corso dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi mandati di pagamento, ma esso deve servire ad integrare, mediante storni, gli stanziamenti degli altri capitolo di bilancio. Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che con prelevamento dal fondo di riserva o dall'avanzo di amministrazione, anche con storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino disponibilita', nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. Le delibere riguardanti le variazioni di bilancio possono essere adottate soltanto dopo che sia stato approvato il bilancio, ma non oltre il 31 ottobre e vanno trasmesse al Ministero della publica istruzione per l'approvazione, entro 15 giorni dalla data delle delibere stesse. Nessuna spesa puo' essere effettuata se non sia contemplata in bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per le delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti, Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e le spese legalmente impegnate e non pagate costituiscono, rispettivamente, i residui attivi e passivi. La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da quella della competenza. Non e' consentito iscrivere tra i resuidui degli anni precedenti somme che non siano state comprese nella competenza dei relativi esercizi finanziari.