(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 21)
ART. 21 Struttura di bilancio. 
Le entrate e le spese inserite in bilancio vengono  classificate  nei
seguenti titoli: 
a) entrate e spese correnti (o di funzionamento); 
b) entrate e spese in conto capitale (o di investimento); 
c) entrate e spese per partite di giro. 
Le entrate e le spese debbono essere iscritte in bilancio per il loro
importo integrale. 
Entrate e spese correnti. 
Le entrate correnti comprendono: 
a) le rendite patrimoniali; 
b) i finanziamenti dello Stato; 
c) i contributi di altri enti o privati; 
d) i proventi di prestazioni rese ad amministrazioni  anche  statali,
ad enti ed istituzioni; 
e) i proventi delle vendite di pubblicazioni da esso curate; 
f) altre entrate eventuali. 
Le spese correnti comprendono: 
a) gli oneri e le spese patrimoniali; 
b) le spese di funzionamento amministrativo e didattico. 
Entrate e spese in conto capitale. 
Le entrate in conto capitale comprendono i contributi che  lo  Stato,
gli enti o i privati assegnano per spese di investimento. 
Le spese in conto capitale comprendono le spese per l'acquisto  e  il
rinnovo  delle  attrezzature  didattiche,  scientifiche  e  tecniche,
nonche' per l'impianto di biblioteche. 
Le partite  di  giro  comprendono  le  entrate  e  le  spese  che  si
effettuano per conto di terzi  e  che  percio'  costituiscono,  nello
stesso tempo, un debito ed un credito per l'istituto. 
Nel bilancio di previsione e' iscritto come prima posta  dell'entrata
e  della  spesa,  rispettivamente,  l'avanzo  o   il   disavanzo   di
amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio  precedente  a
quello cui il preventivo si riferisce. 
Al bilancio e' allegata una tabella dimostrativa del predetto  avanzo
o disavanzo di amministrazione nella quale sono  indicati  i  singoli
stanziamenti di  spesa  correlativi  all'utilizzazione  del  presunto
avanzo di amministrazione. Di detti stanziamenti  l'ente  non  potra'
disporre se non quando sia dimostrata l'effettiva disponibilita' 
dell'avanzo di 
amministrazione ed a misura che l'avanzo stesso venga realizzato. 
Del presunto disavanzo di amministrazione risultante  dalla  suddetta
tabella  deve  tenersi   obbligatoriamente   conto   all'atto   della
formulazione delle previsioni di  esercizio,  al  fine  del  relativo
assorbimento,  ed  il  consiglio  direttivo  dell'ente  deve,   nella
deliberazione del bilancio preventivo, illustrare i criteri  adottati
per pervenire a tale assorbimento. 
Nel caso di maggiore accertamento, in sede consuntiva, del  disavanzo
di amministrazione, in confronto di  quello  presunto,  il  consiglio
direttivo deve deliberare i necessari provvedimenti atti ad eliminare
gli effetti di detto scostamento. 
Nel bilancio di previsione deve essere iscritto,  tra  le  spese,  un
fondo di riserva, il cui ammontare non potra'  superare  il  tre  per
cento del totale delle spese correnti previste, per  provvedere  alle
maggiori  necessita'  che  possono  manifestarsi  durante  il   corso
dell'esercizio. Su detto fondo non possono essere emessi  mandati  di
pagamento, ma esso deve servire ad integrare,  mediante  storni,  gli
stanziamenti degli altri capitolo di bilancio. 
Alle variazioni di bilancio si provvede, oltre che  con  prelevamento
dal fondo di riserva o  dall'avanzo  di  amministrazione,  anche  con
storni di fondi dai capitoli di spesa che presentino  disponibilita',
nonche' in conseguenza di nuove maggiori entrate accertate. 
Le delibere riguardanti le  variazioni  di  bilancio  possono  essere
adottate soltanto dopo che sia stato approvato il  bilancio,  ma  non
oltre il 31 ottobre e vanno  trasmesse  al  Ministero  della  publica
istruzione per l'approvazione,  entro  15  giorni  dalla  data  delle
delibere stesse. 
Nessuna spesa puo'  essere  effettuata  se  non  sia  contemplata  in
bilancio e non deve oltrepassare il limite del relativo stanziamento. 
I componenti del consiglio direttivo rispondono personalmente per  le
delibere di impegno di spesa eccedenti gli stanziamenti, 
Le entrate accertate ma non riscosse durante l'esercizio e  le  spese
legalmente impegnate e non pagate costituiscono,  rispettivamente,  i
residui attivi e passivi. 
La gestione dei residui deve essere tenuta distinta da  quella  della
competenza. 
Non e' consentito iscrivere tra  i  resuidui  degli  anni  precedenti
somme che non siano state  comprese  nella  competenza  dei  relativi
esercizi finanziari.