(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 22)
ART. 22 - Acquisti 
Gli acquisti debbono formare oggetto di specifica  deliberazione  del
consiglio  direttivo,  dalla  quale  debbono  risultare  i  mezzi  di
finanziamento,  le   attrezzature   da   acquistare   con   la   loro
destinazione, 
i prezzi unitari,  il  prezzo  complessivo  (compreso  l'imposta  sul
valore aggiunto) ed i capitoli di imputazione della spesa. 
Alla deliberazione debbono essere allegati i seguenti documenti: 
a) il  prospetto  comparativo  e  le  offerte  di  almeno  tre  ditte
interpellate; 
b) la relazione del  presidente  dell'ente  con  la  indicazione  dei
motivi degli acquisti e delle scelte, del  numero,  del  tipo,  delle
qualita' e delle  destinazioni  delle  attrezzature  gia'  esistenti.
Nella  stessa  relazione,  per   le   attrezzature   richiedenti   la
disponibilita'  di  appositi  locali  e  di  tecnici  particolarmente
qualificati, debbono essere fornite, analiticamente,  le  indicazioni
relative. 
E' escluso l'obbligo dell'acquisizione dei preventivi di almento  tre
ditte per le forniture di oggetti o impianti  esclusivamente  da  una
ditta. 
Non sono soggette alle predette procedure le spese che il  presidente
effettua nell'ambito della somma di cui al punto o) dell'art. 6.