(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 23)
ART. 23 - Istituto cassiere. 
Il servizio di cassa deve essere espletato da  un  solo  istituto  di
credito, che assume anche la custodia dei valori, in base ad 
un'apposita convenzione. Essa deve prevedere il riconoscimento 
nei confronti dell'ente delle condizioni piu' favorevoli. 
Per l'espletamento di particolari servizi l'ente si puo' avvalere dei
conti correnti postali nonche' di istituzioni all'uopo convenzionate. 
Le somme versate  su  detti  conti,  sui  quali  non  possono  essere
ordinati pagamenti, sono trasferite alla fine di ogni  trimestre  sul
conto corrente presso l'azienda o l'istituto cassiere.