(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 27)
ART. 27 - Registri contabili.
I registri contabili obbligatori sono:
a) il giornale di cassa;
b) il registro partitario delle entrate;
c) il registro partitario delle spese;
d) il libro degli inventari.
Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali -
distintamente per competenze e residui - nel giorno in cui sono
emessi.
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti
conti quanti sono i capitoli del bilancio e vi si annoteranno le
operazioni di accertamento o di impegno e quelle di incasso o di
pagamento.
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature.
Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o
le cifre errate debbono rimanere visibili sotto al sbarratura in
rosso e convalidate con la firma del responsabile dell'ufficio
ragioneria.