(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 27)
ART. 27 - Registri contabili. 
I registri contabili obbligatori sono: 
a) il giornale di cassa; 
b) il registro partitario delle entrate; 
c) il registro partitario delle spese; 
d) il libro degli inventari. 
Nel giornale di cassa si trascrivono tutti i mandati e le reversali -
distintamente per competenze e residui  -  nel  giorno  in  cui  sono
emessi. 
Nei registri partitari delle entrate e delle spese si apriranno tanti
conti quanti sono i capitoli del bilancio  e  vi  si  annoteranno  le
operazioni di accertamento o di impegno e  quelle  di  incasso  o  di
pagamento. 
Nei registri contabili sono vietate le cancellature e le raschiature. 
Le correzioni debbono essere fatte con inchiostro rosso e le parole o
le cifre errate debbono rimanere  visibili  sotto  al  sbarratura  in
rosso e  convalidate  con  la  firma  del  responsabile  dell'ufficio
ragioneria.