(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 3)
ART. 3 - Attrezzature 
L'Istituto, per l'assolvimento dei  propri  compiti,  nei  limiti  di
disponibilita' di bilancio, organizza propri laboratori di ricerca. 
L'Istituto puo', inoltre, avvalersi dei locali e delle atttrezzature 
e dotazioni didattiche che le u 
niversita' e gli istituti  di  istruzione  di  ogni  ordine  e  grado
mettano a disposizione, su richiesta, compatibilmente con le  proprie
esigenze dell'attivita' didattica e di servizio.