(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 5)
ART. 5 - Consiglio direttivo. 
Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati  ai
sensi dell'art.  11  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
31.V.1974, n. 419. 
I componenti il consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono
farne parte per un altro quinquennio. 
Alle sedute del consiglio direttivo  partecipano,  senza  diritto  di
voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti. 
Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' 
autorizzare la presenza temporanea di 
personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede  predeliberante,
gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi  tecnici  in
discussione.