ART. 5 - Consiglio direttivo. Il consiglio direttivo e' composto da 15 membri scelti e nominati ai sensi dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419. I componenti il consiglio direttivo durano in carica 5 anni e possono farne parte per un altro quinquennio. Alle sedute del consiglio direttivo partecipano, senza diritto di voto, il segretario dell'istituto e i revisori dei conti. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.