ART. 6 - Compiti del consiglio direttivo. Il consiglio direttivo: a) elegge il presidente tra i membri di nomina del Ministro della pubblica istruzione, nonche' il delegato per la conferenza dei presidenti di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31.V.1974, n. 419; b) puo' eleggere un vice presidente; c) designa tra i propri membri, i responsabili dei servizi e, anche al di fuori dei propri membri, ma comunque tra il personale comandato presso l'ente i responsabili delle sezioni; d) delibera annualmente il programma delle attivita' con l'indicazione delle relative spese; e) delibera il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo; f) autorizza il presidente a stare in guidizio e a stipulare contratti e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali; g) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita' e donazioni e ad acquistare immobili; h) delibera le modifiche al presente statuto nonche' l'ordinamento interno. i) richiede al Ministero della pubblica istruzione gli ispettori tecnici della cui opera intende avvalersi; l) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, direttivo e docente, amministrativo e di ragioneria da richiedere in assegnazione al Ministero della pubblica istruzione, al rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte da formulare al Ministero circa le procedure concorsuali per l'assegnazione di detto personale; m) delibera la radiazione dei crediti riconosciuti assolutamente inesigibili; n) delibera l'eliminazione dagli inventari e la eventuale vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che non occorre ulteriormente conservare; o) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a spendere direttamente per l'acquisto del materiale di consumo, per modesti rinnovi e completamenti del materiale didattico e tecnico scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici; p) determina la misura del fondo di anticipazione al responsabile dell'ufficio di ragioneria per le minute spese; q) designa l'istituto di credito che dovra' disimpegnare il servizio di cassa sulla base di apposita convenzione; r) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e l'assunzione di mutui ed obbligazioni; s) adotta ogni altra deliberazione occorrente per il fuzionamento dell'istituto. Le delibere del consiglio direttivo sono immediatamente esecutive eccetto quelle previste ai punti e), g), m), n), r), le quali sono soggette all'approvazione del Ministero della pubblica istruzione, quella di cui alla lettera h), per quanto riguarda le modifiche al presente Statuto, e' approvata con decreto del Presidente della Republica su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro e il Ministro per la funzione pubblica, udito il Consiglio di Stato. Il consiglio direttivo si riunisce, in via ordinaria, almeno una volta al mese su convocazione del presidente, mediante preavviso di almeno cinque giorni ed in via straordinaria, quando lo richieda un terzo dei suoi componenti ovvero quando e' chiamato, su iniziativa del presidente, a ratificare i provvedimenti adottati d'urgenza dal presidente stesso a norma del successivo art. 7. Ogni componente del consiglio direttivo puo' proporre l'inserimento di punti all'ordine del giorno per la successiva seduta del consiglio stesso. La riunione del consiglio direttivo e' valida quando e' presente la maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni si considerano valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, salvo quando specifiche norme non prevedano maggioranze diverse. Per modificare il presente statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti dei consiglieri in carica e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. I consiglieri non partecipano, senza giustificato motivo, a quattro sedute ordinarie consecutive, possono essere proposti con deliberazione del consiglio per la dichiarazione di decadenza da rimettere al Ministro per la pubblica istruzione.