ART. 7 - Il presidente Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto, sovrintende alle sue attivita', convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo e provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere, propone gli argomenti da trattare nelle sedute. Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del Consiglio medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e, comunque, in seduta straordinaria, non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento stesso. Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni. Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione del consiglio direttivo, contratti e convenzioni.Dispone le spese per le attivita' previste alla lettera o) del precedente art. 6. Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione nonche' quelle relative alle variazioni di bilancio. Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa le norme di cui al successivo art. 24. La elezione del presidente ha luogo, per scrutino segreto, con la maggioranza dei 2/3 dei membri in carica. Dopo il terzo scrutino e' sufficiente la maggioranza assoluta. Il presidente cessa dall'incarico o alla scadenza del mandato del consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o a seguito di voto di sfiducia dei 2/3 dei consiglieri in carica.