(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 7)
ART. 7 - Il presidente 
Il presidente ha la legale rappresentanza dell'istituto,  sovrintende
alle sue attivita',  convoca  e  presiede  le  sedute  del  consiglio
direttivo  e  provvede,  con  la   collaborazione   del   segretario,
all'attuazione delle relative  delibere,  propone  gli  argomenti  da
trattare nelle sedute. 
Adotta i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo nei casi
di particolare urgenza e li sottopone all'approvazione del  Consiglio
medesimo nella prima seduta successiva al provvedimento e,  comunque,
in seduta  straordinaria,  non  oltre  30  giorni  dall'adozione  del
provvedimento stesso. 
Coordina, sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo
e con la collaborazione del segretario, l'attivita' delle  sezioni  e
dei servizi comuni. 
Stipula, in nome dell'istituto, previa autorizzazione  del  consiglio
direttivo, contratti e convenzioni.Dispone le spese per le  attivita'
previste alla lettera o) del precedente art. 6. 
Predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e  al
bilancio di previsione nonche' quelle  relative  alle  variazioni  di
bilancio. 
  Firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa le norme di cui  al
successivo art. 24. 
La elezione del presidente ha luogo, per  scrutino  segreto,  con  la
maggioranza dei 2/3 dei membri in carica. Dopo il terzo  scrutino  e'
sufficiente la maggioranza assoluta. 
Il presidente cessa dall'incarico o alla  scadenza  del  mandato  del
consiglio direttivo che lo ha eletto, o a seguito di dimissioni, o  a
seguito di voto di sfiducia dei 2/3 dei consiglieri in carica.