(Statuto dell'istituto di ricerca dell'abbruzzo-art. 8)
ART. 8 - Collegio dei revisori dei conti. 
Il collegio dei revisori dei conti e' composto da  un  rappresentante
del Ministero del tesoro, che lo presiede, da uno del Ministero della
pubblica istruzione e da uno dell'Ente Regione. 
I membri del collegio sono nominati con decreto del  Ministero  della
pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il  loro  mandato
puo' essere rinnovato. 
I revisori dei conti possono partecipare, senza diritto di voto, alle
sedute del consiglio direttivo alle quali devono essere invitati. 
Il  collegio  dei  revisori  esercita  il  controllo  sulla  gestione
amministrativo-contabile dell'istituto; vigila sulla osservanza delle
leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta  la  regolare  tenuta
dei  libri  e  delle  scritture  contabili   effettuando   periodiche
verifiche amministrativo-contabili di cui  redige  regolare  verbale;
esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto
consuntivo compilando apposita relazione  da  allegarsi  ai  predetti
documenti contabili.