(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.11)
Art. 11 - Il consiglio direttivo: 
a)  elegge  il  presidente  dell'Istituto  tra  i  membri  di  nomina
ministeriale. 
L'elezione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza  assoluta  dei
componenti il consiglio; dopo il terzo scrutinio  e'  sufficiente  la
maggioranza assoluta dei presenti. 
b)  elegge  nel  suo  seno  un  vicepresidente,  che  sostituisce  il
presidente in caso di assenza o impedimento. 
c) puo' eleggere nel suo seno un consiglio di presidenza ed eventuali
altri organi ausiliari, la cui composizione e i cui  compiti  vengono
definiti nel regolamento interno. A tali organi non  potranno  essere
conferite funzioni aventi rilevanza esterna o surrogatoria di compiti
e funzioni che sono propri del presidente del consiglio  direttivo  e
del segretario. L'essere membri di tali organi non dovra'  comportare
specifiche indennita'. 
d) designa, di volta in volta, il consigliere che, ai sensi dell'art. 
15 del D.P.R. 419/74, partecipa alla Conferenza dei presidenti. 
e) il consiglio direttivo designa i responsabili  de  servizi  tra  i
propri membri e i responsabili delle sezioni anche al  di  fuori  dei
propri membri, comunque tra il  personale  docente  comandato  presso
l'Istituto sulla base della valutazione delle competenze culturali  e
professionali specifiche. 
La designazione avviene a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  il
consiglio; dopo il terzo  scrutinio  e'  sufficiente  la  maggioranza
assoluta dei presenti. 
f) delibera in ordine al fabbisogno di personale ispettivo, 
direttivo, docente, amministrativo e di ragioneria da ri 
chiedere in assegnazione al Ministero della pubblica  istruzione,  al
rinnovo del relativo provvedimento di comando, nonche' sulle proposte
da  formulare  al  Ministero  circa  le  procedure  concorsuali   per
l'assegnazione di detto personale. 
g) delibera sull'affidamento degli incarichi a  tempo  determinato  a
persone estranee all'Amministrazione della Pubblica Istruzione per lo
svolgimento di particolari mansioni  tecniche  e  scientifiche  sulla
base di quanto stabilito dall'art. 16, penultimo e ultimo  comma  del
Decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974. n. 419. 
h) designa, di volta  in  volta,  gli  ispettori  tecnici  della  cui
collaborazione intende avvelersi. 
i) delibera annualmente il programma di attivita' dell'Istituto,  con
l'indicazione delle relative spese. 
j) esprime i pareri tecnici e i giudizi di competenza dell'Istituto o
a questo facoltativamente richiesti. 
k) delibera con  apposito  regolamento  interno  l'ordinamento  degli
uffici, dei servizi e delle sezioni nonche' i  compiti  degli  organi
ausiliari. 
l) adotta deliberazioni in ordine all'amministrazione  del  personale
nei limiti della normativa vigente. 
m) delibera il bilancio di previsione, le relative  variazioni  e  il
conto consuntivo. 
n) autorizza il presidente a stare in giudizio e a stipulare contrtti
e convenzioni per l'attuazione dei fini istituzionali. 
o) autorizza il presidente a conseguire legati, ad accettare eredita'
e donazioni e ad acquistare immobili. 
p) delibera la  radiazione  dei  crediti  riconosciuti  assolutamente
inesigibili. 
q) delibera l'eliminazione degli inventari e la eventuale 
vendita degli oggetti mobili divenuti inservibili e che  non  occorre
ulteriormente conservare. 
r) stabilisce la somma che annualmente il presidente e' autorizzato a
spendere direttamente per l'acquisto del materiale  di  consumo,  per
modesti  rinnovi  e   completamenti   del   materiale   didattico   e
tecnico-scientifico, comprese le dotazioni librarie e i periodici. 
s) determina la misura del fondo  di  anticipazione  al  responsabile
dell'ufficio di ragioneria per le minute spese. 
t) designa l'Istituto di credito che dovra' disimpegnare il  servizio
di cassa sulla base di apposita convenzione. 
u) delibera circa l'alienazione dei beni immobili e  l'assunzione  di
mutui e di obbligazioni. 
v) delibera le modifiche allo statuto con la presenza di almento  tre
quarti dei consiglieri in carica  e  con  il  voto  favorevole  della
maggioranza assoluta dei presenti. 
w) adotta ogni altra deliberazione occorrente  per  il  funzionamento
dell'Istituto, compresa la costituzione di commissioni di studio e di
consulenza,  per  le  quali  deve  essere  utilizzato  il   personale
comandato ex articolo 16, 2o comma del D.P.R. 31 maggio 1974 n.  419.
Le delibere del consiglio direttivo  sono  immediatamente  esecutive,
eccetto quelle previste ai punti m/o/p/q/,  le  quali  sono  soggette
all'approvazione del Ministero della Pubblica Istruzione;  quella  di
cui alla lettera v e' approvata  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Ministro per la  pubblica  istruzione  di
concerto con il Ministro per il tesoro ed il Ministro per la funzione
pubblica, udito il Consiglio di Stato.