Art. 12 - Il consiglio direttivo tiene la sua prima seduta entro 30 giorni dalla notifica del Decreto ministeriale di nomina, su convocazione del presidente uscente dell'Istituto, a mezzo raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della seduta. In difetto vi provvede il Ministro della pubblica istruzione. Il consiglio direttivo si riunisce in via ordinaria almento ogni bimestre. La convocazione con l'ordine del giorno della seduta e' fissata dal presidente, che vi provvede con raccomandata da inviarsi almeno otto giorni prima della riunione. Il consiglio direttivo si riunisce in via straordinaria, quando un terzo dei suoi componenti in carica lo richieda per iscritto con indicazione dell'ordine del giorno. Il presidente deve provvedere alla convocazione entro venti giorni. Si riunisce altresi' in via straordinaria quando e' chiamato su iniziativa del presidente, a mezzo comunicazione telegrafica da inviarsi almeno cinque giorni prima della riunione. Il presidente, in accordo con il consiglio direttivo, puo' autorizzare la presenza temporanea di personale degli uffici, chiamato ad esporre, in sede predeliberante, gli opportuni chiarimenti in ordine a specifici problemi tecnici in discussione.