Art. 16 - Il presidente: a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e ne sovrintende le attivita'; b) coordina sulla base dei programmi deliberati dal consiglio direttivo, con la collaborazione del segretario e dell'eventuale consiglio di presidenza, l'attivita' delle sezioni e dei servizi comuni, salvo quanto precisato dall'art. 11, lettera c; c) convoca e presiede le sedute del consiglio direttivo; provvede, con la collaborazione del segretario, all'attuazione delle relative delibere; propone, con l'eventuale collaborazione del consiglio di presidenza, gli argomenti da trattare nelle sedute, salvo quanto precisato dall'art. 11 lettera c; d) partecipa alla Conferenza dei presidenti, ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 419/74 insieme con il consigliere eletto; e) cura i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con gli organi periferici, con enti e organismi di cui all'art. 4 del presente statuto, con gli Istituti di ricerca, sperimentazione e aggiornamento delle altre regioni; f) promuove, salvo riferirne al consiglio direttivo nella prima seduta, ai fini della necessaria ratifica, i procedimenti cautelari e le azioni possessorie; g) stipula in nome dell'Istituto contratti e convenzioni, previa autorizzazione del consiglio direttivo; h) dispone le spese per le attivita' previste alla lettera r del precedente art. 11; i) e' responsabile d'ogni forma di pubblicizzazione della attivita' dell'Istituto; l) predispone le relazioni annuali da allegare al conto consuntivo e al bilancio di previsione; m) firma gli ordini di incasso e i titoli di spesa secondo le norme di cui al successivo art. 48; n) esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalle leggi dello Stato e dal presente statuto.