Art. 17 - Il presidente, in casi di particolare urgenza, adotta provvedimenti di competenza del consiglio direttivo da sottoporre alla ratifica del consiglio stesso nella prima seduta ordinaria, successiva al provvedimento, o in seduta straordinaria, comunque non oltre 30 giorni dall'adozione del provvedimento. Il consiglio direttivo, ove neghi la ratifica o modifichi la delibera presidenziale, adotta i provvedimenti necessari nei riguardi dei rapporti giuridici sorti nella base dei provvedimenti non ratificati o modificati.