Art. 18 - Il presidente puo' delegare la firma di atti di ordinaria amministrazione a membri del consiglio direttivo, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di amministrazione straordinaria. Puo' anche delegare la firma di particolari atti, previsti dal regolamento interno del consiglio direttivo, al segretario o ai funzionari proposti dal segretario medesimo.