(Allegato Statuto Istituto ricerca, sperimentazione e aggiornamento Piemonte-art.22)
Art. 22 - Il collegio dei revisori dei conti e' composto da 
un rappresentante del Ministero del tesoro, che lo presiede,  da  uno
del Ministero della pubblica istruzione e da uno dell'Ente regione. 
I membri del collegio sono nominati con decreto  del  Ministro  della
pubblica istruzione per la durata di cinque anni ed il  loro  mandato
puo' essere rinnovato. 
I revisori dei conti possono partecipare senza diritto di  voto  alle
sedute del consiglio direttivo, alle quali devono essere invitati. 
Il collegio dei  revisori  dei  conti  esercita  il  controllo  sulla
gestione     amministrativo-contabile      dell'Istituto;      vigila
sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dello statuto; accerta
la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, effettuando
periodiche verifiche amministrativo-contabili di cui redige  regolare
verbale; esamina il bilancio di previsione le relative variazioni  ed
il conto consuntivo, compilando apposita relazione  da  allegarsi  ai
predetti documenti contabili.