Art. 29 - I comandi del personale dell'Istituto, di cui all'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31.5.1974 numero 419, hanno durata stabilita dal 5o comma del citato decreto. Nel regolamento, di cui all'art. 31 del presente statuto, viene stabilita l'assegnazione del personale comandato, appartenente ai ruoli del personale amministrativo e non docente, alle diverse sezioni e servizi e vengono definiti gli obblighi e l'orario di servizio, nel rispetto delle norme vigenti. Eventuali prestazioni di lavoro straordinario effettuato dal personale comandato saranno compensate secondo la normativa vigente in materia.