Art. 30 - Per lo svolgimento di particolari attivita' di studio, di ricerca e di consulenza, l'Istituto puo' conferire incarichi a tempo determinato, secondo quanto stabilito dall'art. 16, 8o e 9o comma del decreto del Presidente della Re pubblica 31.5.1974, numero 419. Il conferimento di detti incarichi sara' disposto dal Presidente, previa delibera motivata dal consiglio direttivo, sulla base della preparazione scientifica e tecnica necessaria per l'assolvimento degli incarichi stessi.